COME POSSONO ESSERE TUTELATE ALL’INTERNO DEL NOSTRO ORDINAMENTO LE RICETTE CULINARIE?
- La tutela delle ricette ai sensi della Legge sul diritto d’autore
In linea generale, all’interno del nostro ordinamento le opere dell’ingegno trovano protezione ai sensi della c.d. Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) purché siano dotate di carattere creativo. In tal senso l’elenco delle opere dell’ingegno tutelate ai sensi della suddetta legge è ritenuto dai più un elenco meramente esemplificativo, potendosi dunque ricomprendere nell’elenco di cui agli articoli 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore, anche ulteriori opere non espressamente indicate a patto che siano – come anticipato – creative.
Giova in tal senso ricordare che il concetto di creatività viene inteso come originalità e novità oggettiva rispetto ad opere dello stesso genere[1], purché tale atto creativo sia suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore[2]. In tal senso, infatti, è necessario ricordare che il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, quanto l’estrinsecazione della stessa.
Tenendo in mente i principi sopra richiamati, cercheremo ora di capire se e in che modo una ricetta può trovare o meno tutela ai sensi del diritto d’autore.
In materia è stata particolarmente rilevante una sentenza del Tribunale di Milano, in particolare la sentenza n. 9763 del 10/07/2013, nell’ambito della quale è stato ritenuto che possono trovare protezione, non tanto i contenuti delle ricette o le istruzioni fornite per le varie fasi di preparazione dei piatti, “quanto piuttosto (la) forma espressiva delle stesse”.
Pertanto, la ricetta in sé e per sé non è stata ritenuta tutelabile ai sensi del diritto d’autore (sia perché l’idea di piatto in sé e per sé non trova tutela per i principi alla base del diritto d’autore in considerazione di quanto sopra indicato), mentre possono godere di protezione i) la creativa espressione formale e letteraria della ricetta in sé e ii) l’impiattamento del piatto, purché sia rinvenibile l’apporto creativo dell’autore.
Fermo quanto ora indicato, è altresì necessario tenere a mente che – nel nostro ordinamento – al titolare del diritto d’autore sono riconosciuti sia i diritti di sfruttamento economico della propria opera che i c.d. diritti morali d’autore[3], ossia il diritto dell’autore a essere riconosciuto quale autore dell’opera e di opporsi a qualsivoglia modifica della propria opera.
Sicché, anche in relazione alle ricette, possono emergere dei profili rilevanti ove siano violati i diritti morali degli autori. In particolare, in una sentenza del 2019 la Corte di Cassazione ha disposto che “il diritto morale di paternità dell’opera di cui all’art. 20 legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941 deve essere inteso quale diritto a tutela della “specifica identità personale” dell’autore (per cui) anche l’omessa indicazione del nome dell’autore comporta la mancata attribuzione della paternità, con conseguente lesione del diritto morale d’autore, sia essa, oppure no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell’opera ad altri”. Pertanto, “l’art. 20 della l. n. 633/1941, che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato nel senso che “il diritto di rivendicare la paternità dell’opera” consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o etero attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato”[4].
Alla luce di quanto ora indicato, quindi, l’utilizzo di una ricetta altrui potrebbe altresì configurare la lesione dei diritti morali dell’autore della stessa.
- Il sapore è proteggibile? La pronuncia della Corte di Giustizia Europea
In aggiunta a quanto ora indicato, nel 2018 la Corte di Giustizia Europea si è altresì pronunciata in merito alla possibilità di tutelare il sapore di un determinato alimento negando tale possibilità.
In particolare, la Corte[5] ha stabilito che:
“Il sapore di un alimento può essere tutelato dal diritto d’autore in forza della direttiva 2001/29 solo se può essere qualificato come «opera» ai sensi di tale direttiva. A questo proposito, affinché un oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative.
Da una parte, l’oggetto di cui trattasi dev’essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altra parte, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale. […]
Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna le opere letterarie ed artistiche comprendono tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Inoltre, a norma dell’articolo 2 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, menzionato al punto 6 della presente sentenza, che costituisce anch’esso parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter essere protette in virtù del diritto d’autore .Di conseguenza, la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività, quand’anche tale espressione non fosse necessariamente permanente. […]
Orbene, non vi è possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento. Infatti, a differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, la quale è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato.
Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo.
Si deve pertanto concludere, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che il sapore di un alimento non può essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29”.
- La tutela delle ricette come segreti industriali
La tutela ai sensi del diritto d’autore non è, tuttavia, l’unica strada percorribile. Le ricette – infatti – possono essere tutelate anche come segreti industriali.
A tal fine è necessario che vengano rispettati i requisiti richiesti espressamente dalla normativa dettata in materia, ai sensi dell’articolo 98 comma 1 del Codice della proprietà industriale.
In particolare, le informazioni devono:
- “essere sotto il legittimo controllo del detentore”: non è necessario, a tal fine, che siano detenute unicamente dall’imprenditore che sfrutta tali informazioni, ma possono essere conosciute anche dai terzi (come i dipendenti dell’imprenditore) che ne vengano a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto con l’imprenditore stesse;
- “segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”;
- “abbiano valore economico in quanto segrete”: questo requisito è soddisfatto quando le informazioni forniscono un vantaggio competitivo all’impresa;
- “siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”: gli standard per valutare l’efficacia delle misure di protezione delle informazioni non sono definiti in modo assoluto. Si rende quindi necessaria un’analisi che consideri le circostanze specifiche, prestando particolare attenzione all’attività imprenditoriale svolte e alla tipologia e natura delle informazioni che richiedono tutela.
Appare chiaro che tali misure possano essere adottate anche in relazione alle ricette culinarie, essendo tuttavia necessario prestare particolare attenzione alla divulgazione e alla protezione delle stesse sin dal principio nonché agli accordi con tutti i soggetti cui vengono rivelate.
Il tema è, tuttavia, molto complesso e necessita di valutazioni parametrate in base al caso concreto.
[1] Cfr. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 705, 730; contra, De Sanctis, Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, Milano, 1971, 59, secondo il quale non è protetto dal diritto di autore colui che, sia pure inconsapevolmente, realizza un’opera dell’ingegno priva di originalità.
[2] Tra le altre cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/01/2023, n. 1674.
[3] Cfr. art. 20 co. 1 Legge sul diritto d’autore: “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
[4] Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 18220 del 05/07/2019.
[5] Cfr. C-310/17.