DOC, DOP, DOCG, IGP E LE ALTRE DENOMINAZIONI/INDICAZIONI: COSA SONO?
Nelle etichette sono spesso indicate le sigle “DOC”, “DOP”, “DOCG” o “IGP”, ma vi siete mai chiesti cosa significano?
In questo articolo proveremo a fornirvi le informazioni necessarie per riconoscere e distinguere tutte le sigle così da permettervi di essere anche consumatori più consapevoli.
Per chiarire quali siano le differenze tra le principali menzioni utilizzate nell’etichettatura del vino è necessario prima comprendere quali siano i principali riferimenti normativi in materia. In tal senso, assumono particolare rilevanza i) il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 1308/2013, nonché ii) il Testo Unico sul Vino (Legge 238/2016.
Le sigle DOP, DOC, DOCG e IGP sono delle menzioni che forniscono delle precise indicazioni circa il prodotto su cui sono apposte. Ma perché sono state introdotte queste indicazioni? La risposta è fornita dal citato Regolamento 1308/2013, all’interno del quale si precisa che le suddette menzioni sono state introdotte per tutelare i) i legittimi interessi dei consumatori e dei produttori, ii) il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti e iii) la produzione di prodotti di qualità.
Ora che abbiamo capito, in generale, di cosa si tratta e perché sono state introdotte queste sigle, cerchiamo di analizzarne le concrete differenze.
In primo luogo, qual è la differenza da “denominazione di origine” e “indicazione di origine”? La risposta si trova all’interno del Regolamento 1308/2013. L’articolo 93, infatti, dispone che con:
- “denominazione di origine” (DO) si intende: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
- la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- la produzione avviene in detta zona geografica;
- il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.
- “indicazione geografica” (IG) si intende: l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
- possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;
- le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
- la produzione avviene in detta zona geografica e
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
I vini che rispettano i requisiti previsti per la “denominazione di origine” e per l’“indicazione geografica” possono fare domanda per ottenere protezione all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Per la domanda di protezione deve essere presentata allo Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica. Per l’Italia trovate qui tutte le informazioni relative alla procedura di protezione.
All’interno del Testo Unico sul Vino sono previste poi delle ulteriori distinzioni all’interno della categoria dei vini DOP. In particolare, si distingue tra: “denominazioni di origine controllata e garantita” (DOCG) e “denominazioni di origine controllata” (DOC). È previsto poi l’“indicazione geografica tipica” (IGT) costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP.
Le menzioni specifiche tradizionali italiane possono essere indicate nell’etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.
Ci si potrebbe ora chiedere se, all’interno del medesimo territorio, possano coesistere più “denominazioni d’origine” e “indicazioni geografiche”. La risposta è in senso positivo, tuttavia è espressamente previsto che il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
È altresì previsto che in zone più ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi a DOCG o DOC, purché i vini a DOCG:
- a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi o b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
Sono poi previste ulteriori e specifiche menzioni che devono rispettare precisi requisiti. Tra questi, ai sensi dell’articolo 31 del Testo Unico sul Vino:
- La specificazione «classico» per i vini non spumanti DO e la specificazione «storico» per i vini spumanti DO è riservata ai vini della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa denominazione.
- La menzione «riserva» è attribuita ai vini a DO che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a:
- due anni per i vini rossi;
- un anno per i vini bianchi;
- un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo Charmat»;
- tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
- La menzione «superiore» è attribuita ai vini a DO aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonché’:
- un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento in volume;
- un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento in volume.
- La menzione «gran selezione» è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall’azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve siano conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente;
- i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo ’invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva», qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione;
- i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l’1 per cento in volume e sia effettuato con le seguenti modalità:
- sui mosti d’uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, esclusa l’aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
- sui vini diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la concentrazione parziale a freddo, esclusa l’aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
- nella produzione dei vini spumanti, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea e nazionale.
- La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea.
- Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a DO e IGT tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatte salve le denominazioni preesistenti.
- La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superfi cie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37 e a condizione che la vinifi cazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell’elenco può essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41, comma 4.