EDIFICI DISMESSI” NEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO: LA CORTE COSTITUZIONALE SULL’ART. 40-BIS DELLA L.R. REGIONE LOMBARDIA 12/2005
Con sentenza n. 202/2021 del 28 ottobre 2021 (scaricabile qui) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale degli immobili “dismessi” nella versione originaria, ossia l’art. 40-bis della L.R 12/2005 (in seguito novellato con L.R. 11/2021 del 24 giugno 2021 che ha in parte esteso il ruolo dei Comuni rispetto a quanto inizialmente previsto dall’originaria formulazione). È stato dichiarato incostituzionale anche il comma 11-quinquies del nuovo art. 40-bis, ove era stato previsto che alle richieste di piano attuativo o di titolo edilizio presentate prima della data in vigore di questa modifica normativa continuasse ad applicarsi la versione originaria dell’art. 40-bis.
Per l’effetto, la disciplina regionale originaria derivante dal primo impianto dell’art. 40-bis non sarà più applicata. Resta in vigore l’attuale art. 40-bis, con la precisazione di cui sopra in relazione al comma 11-quinquies.
Sono, invece, ancora pendenti i giudizi avanti al TAR Lombardia, nell’ambito dei quali era stato sollevato il giudizio di legittimità costituzionale.
Nel frattempo, l’art. 11 delle NTA del Piano delle Regole del PGT del Comune di Milano è in vigore e applicabile e il nuovo termine per l’avvio dei lavori di demolizione o di recupero ai fini di accedere alla disciplina comunale (in primis, la “salvezza” della SL esistente) è fissato per il 31 marzo 2022, per espressa disposizione comunale.
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