Esclusiva e non concorrenza nel contratto di agenzia: rischi per l’agente
Nel rapporto di agenzia uno dei temi più delicati riguarda i limiti all’attività dell’agente e, in particolare, la possibilità di svolgere attività in concorrenza con la preponente. La questione assume rilievo sia durante la vigenza del rapporto, sia nella fase successiva alla sua cessazione, quando l’eventuale violazione di un patto di non concorrenza può comportare conseguenze economiche rilevanti.
In questo contesto, è importante per prima cosa distinguere tra l’esclusiva che opera durante la vigenza del rapporto ed il patto di non concorrenza destinato a produrre effetti dopo la cessazione del contratto tra l’agente e la preponente.
Con riferimento all’esclusiva occorre evidenziare che nel corso dello svolgimento del rapporto l’obbligo per l’agente di non effettuare attività in concorrenza con quella della preponente è considerato connaturato al rapporto di agenzia, in quanto espressione del vincolo fiduciario che lo caratterizza. È infatti proprio l’art. 1743 c.c. a prevedere che “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
Se l’esclusiva è in qualche modo connaturata al contratto di agenzia non ne è però elemento essenziale: è la stessa giurisprudenza a chiarire che ai sensi dell’art. 1743 c.c. l’esclusiva si “configura come elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia” (cfr. Trib. Roma n. 3270/2023), risultando sempre possibile per le parti regolare diversamente tale aspetto. Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso evidenziando che “il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. è elemento non già essenziale, ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa” (cfr. Cass. civ. n. 17063/2011).
Diverso è invece lo scenario successivo alla cessazione del rapporto: una volta venuto meno il contratto, infatti, l’agente e la preponente non sono soggetti a particolari vincoli e possono – se lo ritengono – avviare attività che si pongono in concorrenza reciproca. Le parti possono però decidere di prevedere un patto di non concorrenza, la cui validità ed efficacia è disciplinata dal’art. 1751-bis c.c.
Tale patto, in particolare:
- deve essere stipulato per iscritto;
- deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia; nell’eventualità in cui il patto di non concorrenza non precisi quanto sopra, esso non sarà colpito da nullità assoluta ma risulterà invalido per la parte eccedente quanto previsto dalla norma: l’agente dunque sarà vincolato a non effettuare attività in concorrenza con la Preponente solo per quanto concerne la zona, la clientela ed i beni o servizi a suo tempo oggetto del contratto di agenzia mentre ogni diversa attività sarà consentita (cfr. Corte Appello Firenze n. 397/2017, Trib. Roma n. 10912/2021);
- può durare al massimo due anni successivi all’estinzione del contratto: ogni patto che preveda una durata eccedente tale termine sarà ex lege ridotto a due anni.
L’ art. 1751-bis c.c. prevede anche una forma di tutela economica per l’agente e, in particolare, che all’agente debba essere riconosciuta un’indennità di natura non provvigionale, pensata per compensare le limitazioni che derivano dall’obbligo di non svolgere attività in concorrenza con la Preponente.
L’indennità deve essere commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto di agenzia ed all’indennità di fine rapporto e la sua determinazione è lasciata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.
Nell’eventualità in cui le parti non prevedano la misura di tale indennità, la stessa sarà determinata in via equitativa dal Giudice, tenendo conto anche dei seguenti parametri:
- media dei corrispettivi riscossi dall’agente durante il contratto e la loro incidenza sul volume d’affari;
- cause di cessazione del contratto di agenzia;
- ampiezza della zona assegnata;
- esistenza o meno di un vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Nonostante la legge configuri il patto di non concorrenza come naturalmente oneroso, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo per le parti prevedere un patto di non concorrenza privo di corrispettivo, tenendo conto del fatto che il “sacrificio” economico accettato dall’agente può risultare ragionevole se valutato nell’insieme del rapporto di agenzia: infatti “l’agente, d’intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia” (cfr. Cass. civ. n. 23331/2024).
Conseguenze in caso di violazione dell’esclusiva e del patto di non concorrenza
Occorre ora comprendere quali possano essere le conseguenze in caso di realizzazione da parte dell’agente di attività in concorrenza con la preponente.
Ancora una volta occorre distinguere tra la violazione:
- del dovere di esclusiva in costanza di rapporto: in questo caso la realizzazione di attività in concorrenza con la preponente in costanza di rapporto può essere considerata un inadempimento contrattuale grave, tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, con conseguente (i) diritto della preponente alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno; (ii) perdita per l’agente dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c. (la norma è infatti chiara nello stabilire che l’indennità non è dovuta “quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”);
- del patto di non concorrenza operante successivamente alla cessazione del rapporto: in questo caso la violazione del patto può legittimare la preponente:
– a richiedere la restituzione dell’indennità prevista quale “corrispettivo” del patto di non concorrenza, se ciò è contrattualmente previsto;
– ad ottenere il risarcimento del danno subito.La quantificazione di tale danno può essere integralmente rimessa al Giudice oppure le parti possono prevedere all’interno del patto di non concorrenza una penale. In tale secondo caso agente e preponente stabiliscono che, in caso di violazione del patto, l’agente sarà tenuto a pagare una determinata somma di denaro, a titolo di risarcimento forfettario, senza che la preponente sia tenuta a dimostrare l’entità del danno subito ma solo l’inadempimento dell’agente.
Conclusioni e consigli pratici per l’agente
In conclusione, i limiti e la liceità dello svolgimento di attività in concorrenza con la preponente costituiscono un tema centrale nel rapporto di agenzia, che richiede particolare attenzione sia nella fase contrattuale sia nella fase post-contrattuale.
Nell’ambito di quest’ultima, in particolare, l’agente è chiamato a prestare particolare attenzione alle previsioni di eventuali patti di non concorrenza, onde verificare che essi siano conformi alle disposizioni di legge, e ad adottare le cautele necessarie per evitare violazioni che possano comportare l’obbligo di restituzione dell’indennità corrisposta, il pagamento di una penale o il risarcimento di eventuali danni causati alla preponente.