Etichettatura dei prodotti cosmetici: quali sono le regole?
Nelle ultime settimane sui social network è scoppiata una nuova polemica a seguito del lancio – da parte di una nota beauty-influencer (nonché titolare di un brand di cosmetici) – di un nuovo prodotto cosmetico.
In particolare, infatti, il prodotto in questione è di dimensioni molto ridotte e gli utenti hanno lamentato proprio la scarsa quantità di prodotto, unità ad un prezzo considerato abbastanza elevato. Altri utenti – poi – hanno fatto notare la mancanza (o presunta tale) di qualsivoglia indicazione circa l’effettiva grammatura del prodotto, che parrebbe non essere riportata né sull’imballaggio né sulla confezione (né – e questo possiamo confermarlo – sul sito del brand).
Ma quali sono le informazioni necessarie per la commercializzazione dei prodotti cosmetici? Esistono delle particolari deroghe?
Al fine di rispondere alla domanda è necessario analizzare la normativa vigente in materia di etichettatura di cosmetici e – in particolare – quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (“Regolamento”).
In linea generale – infatti- le informazioni relative ai prodotti vengono veicolate attraverso le etichette, che costituiscono di fatto il mezzo attraverso cui i consumatori operano le proprie scelte in modo consapevole e – proprio per questa ragione – devono essere redatte in modo preciso e corretto.
In particolare, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento, il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici devono indicare le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile. Ove i) siano indicati più soggetti, sarà necessario mettere in evidenza l’indirizzo presso cui viene tenuta tutta la documentazione informativa relativa ai prodotti in questione e ii) si tratti di prodotti importati, va indicato il paese d’origine;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, salvo il caso in cui si tratti di prodotti con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi;
- la data di c.d. durata minima, ossia a data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale. Tale data deve essere indicata in modo chiaro, e composta da mese/anno o giorno/mese/anno, e preceduta dal seguente simbolo o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro:».
Tuttavia, tale indicazione non è necessaria per i casi in cui per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. In tali casi è necessario indicare invece il periodo post apertura (espresso in mesi/anno) di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduto dal seguente simbolo o dall’acronimo «PAO» (Period After Opening – periodo dopo apertura); - le precauzioni particolari per l’impiego (previste dagli allegati da III a VI del Regolamento) da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, cui gli utenti devono essere rimandati mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio;
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. Tale informazione può figurare solo sull’imballaggio nel caso in cui il prodotto sia di esigue dimensioni;
- la funzione del prodotto cosmetico, ove non risulti dalla sua presentazione;
- l’elenco degli ingredienti (che può figurare anche solo sull’imballaggio), scritti secondo la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario stabilito dall’UE (Decisione di esecuzione (UE) 2022/677 della Commissione).
Per quanto attiene al mercato italiano, i prodotti devono recare l’etichetta in lingua italiana (pur essendo ammessi termini in lingua italiana se divenute espressioni di uso comune, come ad esempio nel caso del termine shampoo).
Nel caso in cui vengano realizzate etichette multilingua, devono in ogni caso essere riportate anche in lingua italiana almeno le informazioni riguardati: i) il contenuto nominale, la data di durata minima del prodotto, le precauzioni particolari per l’impiego nonché la funzione del prodotto cosmetico.
Tornando al “caso” di cui in apertura – in ragione di tutto quanto precede e considerato che il rispetto delle norme in questione è necessario per la messa in commercio dei prodotti cosmetici – potrebbe semplicemente essere che il prodotto rientra tra le eccezioni previste espressamente dalla normativa: ossia il prodotto pesa meno di 5 g, essendo quindi esentato il brand dall’obbligo di indicare in etichettatura la grammatura di prodotto.
L’occasione però ci spinge a riflettere ancora una volta sull’importanza della trasparenza nel rapporto con i consumatori, specialmente quando si tratta di personaggi – quali gli influencer – che fondano la propria notorietà su un forte rapporto con la community. In tali casi, infatti, coinvolgere la propria fan base nel racconto delle scelte imprenditoriali, può aiutare nella gestione di eventuali situazioni critiche (o potenziali tali).