Gli ultimi aggiornamenti sul “nuovo” Registro Pubblico delle Opposizioni: a che punto siamo?
La data in cui entrerà in vigore il “nuovo” Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO, o anche “FUB”, dalla Fondazione Ugo Bordoni, che lo gestisce) è sempre più vicina[1]. Negli ultimi giorni è stato pubblicato sul sito ufficiale del RPO[2], un annuncio che individua il 27 luglio 2022 come data in cui saranno attivati i nuovi servizi del RPO esteso a tutte le numerazioni, in linea con quanto previsto dal Regolamento attuativo delle norme e dei principi della Legge n.5 del 2018 [3] (legge che istituiva il nuovo Registro), il quale stabiliva, infatti, l’attivazione dello stesso entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta lo scorso 29 marzo 2022)[4] e comunque a partire dal 31 luglio 2022.
Sempre sul sito ufficiale viene, inoltre, precisato che gli operatori hanno tempo fino a venerdì 22 luglio 2022 per finalizzare la loro procedura di iscrizione secondo le precedenti modalità. Laddove, infatti, gli stessi non riescano a trasmettere al Gestore del Registro il modulo di accettazione contrattuale entro tale data, la procedura di iscrizione risulterà annullata e sarà necessario compilare il nuovo modulo elettronico di registrazione che sarà reso disponibile a seguito dell’avvio del nuovo RPO.
Nonostante, quindi, manchi ormai veramente poco all’entrata in vigore delle nuove disposizioni che regolano il Registro Pubblico delle Opposizioni, la normativa risulta, ad oggi, ancora caratterizzata da numerosi punti di domanda, dovuti anche alle molteplici disposizioni che si sono susseguite nel tempo e che hanno portato ad una definizione normativa frastagliata ed incerta.
A portare un po’ di luce sugli aspetti ancora “critici” della disciplina, è stato il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che ha pubblicato alcuni chiarimenti elaborati a seguito della consultazione pubblica sulle novità del Registro, avvenuta nel mese di maggio tra gli operatori del settore del telemarketing[5].
Tra i più rilevanti, sicuramente, la conferma che non è previsto alcun grace period rispetto alla scadenza del 31/07/2022: “La legge n. 5/2018 e il D.P.R. n. 26/2022 sono chiari in merito all’applicazione delle nuove norme, prevedendone il rispetto non appena sarà attivato il nuovo servizio.”
Il MISE si è espresso, però, soltanto su alcune questioni, rimettendosi per altre, ad un parere formale del Garante per la Protezione dei dati personali, al momento non ancora pubblicato.
- I temi di maggiore interesse sui quali il MISE si è espresso in via definitiva
1.1 Validità dei consensi
Il MISE si è espresso sul tema della validità dei consensi. Innanzitutto, è stata confermata la regola secondo cui è valido e prevalente il consenso prestato successivamente all’iscrizione nel RPO. È stato precisato, inoltre, che, con l’iscrizione o il rinnovo della stessa, vengono definitivamente revocati tutti i consensi rilasciati in precedenza che autorizzino il trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.
Questa regola non si applica per i casi in cui l’operatore e il contraente hanno un contratto in essere o questo sia cessato da non più di trenta giorni. Questo ultimo punto, in particolare, permetterebbe attività di marketing sui già clienti dell’advertiser che intende promuovere via telefono suoi prodotti o servizi.
Se, invece, si revoca la propria iscrizione al Registro (da non confondere con la revoca dei consensi) i consensi annullati con l’iscrizione nel RPO non tornano validi (ovvero, non opera alcuna “reviviscenza” degli stessi). Il MISE si pronuncia anche sulla cosiddetta “revoca selettiva”, ossia attuata nei confronti un singolo operatore. Questa tipologia particolare di revoca non potrà effettuarsi in sede di iscrizione al RPO, ma solo in un secondo momento. Riguardo il “funzionamento” di questa specifica, si precisa però che “Fermo restando che la revoca selettiva deve essere espressa con riguardo a specifici operatori, si potranno valutare modalità tecniche per agevolare la ricerca degli operatori da parte del contraente”.
1.2 Iscrizione di default
Con riferimento al tema dell’iscrizione “in automatico” nel nuovo RPO, il MISE ha tenuto a precisare che, nel caso di numeri già iscritti al momento dell’attivazione del nuovo servizio e di numeri fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici – dal momento che la revoca del consenso, al pari del suo rilascio, deve essere esercitata mediante un atto positivo inequivocabile, le iscrizioni “di default” nei casi sopra menzionati, in cui non è previsto il coinvolgimento dell’utente, non producono effetti sulla revoca dei consensi. Per tali numerazioni varrà solo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 5/2018, ovvero che sono vietati la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali dei contraenti telefonici iscritti nel RPO da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento. Su questo passaggio, su istanza del MISE, dovrà pronunciarsi anche il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, è stato chiesto al Garante di precisare se l’eccezione si riferisca all’utilizzo delle numerazioni da parte dell’operatore per proprie finalità di comunicazione commerciale e quindi di chiarire se il concetto di comunicazione sia utilizzato in modo estensivo per comprendere anche la trasmissione del dato ad un soggetto responsabile del trattamento o contitolare (o altro titolare, aggiungeremmo noi) del trattamento.
1.3 La definizione di operatore
Per comprendere il corretto funzionamento del nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni è fondamentale capire quali sono i soggetti coinvolti dalla disciplina. Gli “Operatori”, in particolare, sono definiti dal nuovo Regolamento come “qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice [ossia i dati personali relativi ai contraenti, registrati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico] e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. Nel fornire chiarimenti sulla definizione di tale figura, Il MISE ha confermato che l’obbligo di registrazione presso il RPO è in capo al titolare del trattamento dei dati personali. Viene inoltre indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che tale soggetto potrebbe essere il committente della campagna o il list provider. Viene, inoltre, chiarito che gli operatori già iscritti al RPO al momento dell’avvio del nuovo servizio non dovranno registrarsi nuovamente. Non sarà necessario, pertanto, per loro, delegare di nuovo i referenti tecnici e amministrativi. Relativamente, invece, al rapporto con i call center, in caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, l’operatore dovrà fornire i dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti. Uno stesso soggetto, chiarisce il MISE, può essere dichiarato da più operatori. Per la consultazione del Registro, si possono nominare fino a cinque referenti tecnici, i quali hanno il compito della gestione dell’invio e della ricezione delle liste di contatti con il RPO e tali referenti possono anche non essere dipendenti del soggetto iscritto, ma di una terza parte (ad es. un call center esterno, o una società appositamente incaricata).
1.4 Modalità di consultazione e tipologie di dati verificabili nelle liste
Viene chiarito, inoltre, che le liste sottoposte a verifica conterranno solo i numeri e non anche gli altri dati che ha a disposizione un titolare/operatore. A seguito del raffronto con il RPO, come già chiarito dai documenti tecnici messi a disposizione del pubblico, in caso di sottomissione della lista tramite posta elettronica certificata la validità di utilizzo ha inizio con la ricezione del messaggio PEC contenente la lista aggiornata (firmata digitalmente dal gestore del RPO). Nel caso in cui, invece, l’invio della lista avvenga tramite web, l’operatore riceve insieme alla lista aggiornata una notifica firmata digitalmente dal gestore del RPO contenente la data di restituzione e l’hash della lista consegnata. È stato inoltre ribadito come non sia possibile estendere i tempi di validità delle liste (15 giorni per i numeri di telefono), precisando, inoltre, come questo periodo vada calcolato in giorni solari e non lavorativi.
- L’incertezza delle tariffe
In merito alle tariffe, purtroppo, ancora non ci sono aggiornamenti rilevanti. Nonostante questo, il MISE ha tenuto a precisare che “Giova ricordare che tali tariffe di accesso al servizio sono individuate dal MiSE sulla base dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione sostenuti dal gestore del RPO e sulla quantità di consultazioni sottoposte a verifica da parte degli operatori. A seguito anche delle nuove stime previsionali fornite dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica, il MiSE potrà valutare l’opportunità di rivedere l’attuale impianto tariffario.” Si spera quindi che, all’esito delle numeriche di possibile consultazione da parte degli operatori, si prevedano costi più ridotti di quelli attuali magari anche in forma di abbonamento, come previsto dalla L. n. 5/2018.
- Le questioni rimesse al Garante per la protezione dei dati personali
Come anticipato, per questioni di natura più tecnica, il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di rimettersi ad un parere formale del Garante per la protezione dei dati personali, il quale, però, non si è ancora pronunciato. In particolare,
- su richiesta di un partecipante alla consultazione pubblica, è stato chiesto al Garantire di chiarire se le ricerche di mercato ad uso interno, con propri clienti, siano ricomprese nell’applicabilità della sopra indicata previsione normativa;
- rispetto ai consensi non revocati dal registro (quelli per i quali è in essere un contratto o questo è terminato da meno di 30 giorni) il MISE ha già precisato che il riferimento dovrebbe essere a contratti di fornitura relativi a prestazioni periodiche o continuative. Viene però richiesto un parere formale da parte dell’Autorità Garante al fine di chiarire se i contratti di durata istantanea, ad es. per la compravendita di beni, siano esclusi da tale accezione;
- con riferimento alle pratiche operative di lead generation, in cui il consumatore chiede all’operatore di essere contattato (lead cd. “calda” e “call me back”) alcuni soggetti hanno chiesto, in sede di consultazione, la deroga al raffronto del RPO qualora la chiamata avvenga in un tempo ravvicinato rispetto alla richiesta di contatto. I partecipanti hanno proposto termini differenti dell’intervallo intercorrente tra la richiesta di contatto e l’effettuazione della chiamata ai fini della deroga della consultazione del RPO: dall’arco della giornata a 24/72 ore fino a 15 giorni. Benché il MISE dichiari al riguardo che, dalla lettura testuale della legge n. 5/2018, non sembrerebbero esserci esenzioni temporali per la verifica dei contatti, su tale aspetto richiede parere formale da parte dell’Autorità Garante;
- come già anticipato, con riferimento a quanto previsto all’art. 1, comma 7, della legge n. 5/2018: “sono vietati la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali dei contraenti telefonici iscritti nel RPO da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento”, poiché è stato chiesto di chiarire se l’eccezione si riferisca all’utilizzo delle numerazioni da parte dell’operatore per proprie finalità di comunicazione commerciale (e quindi di chiarire se il concetto di comunicazione sia utilizzato in modo estensivo per comprendere anche la trasmissione del dato ad un soggetto responsabile del trattamento o contitolare – o altro titolare, aggiungeremmo noi – del trattamento), il MISE ha deciso di rimettersi ad un parere tecnico del Garante;
- in merito alle tempistiche dell’obbligo di consultazione per gli operatori (se mensile o corrispondente alla validità delle liste, ossia 15 giorni per i numeri di telefono), benché il MISE si esponga dichiarando che, a proprio avviso, sussista in ogni caso anche un obbligo mensile di consultazione, si rimette al Garante per la precisa definizione in merito alle specifiche di questo obbligo;
- in merito alla cessione a terzi, benché il MISE precisi che durante la validità della lista il titolare può effettuare i trattamenti per cui è legittimato, ma in caso di cessione a terzi l’acquirente, prima del contatto telefonico, dovrebbe rispettare a sua volta gli obblighi di consultazione del RPO, effettuando una nuova verifica (per cui potrebbe essere insufficiente la verifica del list provider, anche se l’acquirente chiama nei 15 giorni), su questo tema e sui casi di “noleggio” liste, il MISE chiede comunque conferma ed eventuale approfondimento al Garante;
- anche in merito agli obblighi informativi “preventivi” rispetto alla cessione, trattandosi di un tema di stampo privacy, il MISE si rimette alla Autorità;
- ugualmente verranno chiesti al Garante approfondimenti sui temi dei ruoli privacy di chi effettuerà le chiamate e sulle sanzioni.
Stando alle informazioni finora disponibili, sappiamo che gli utenti potrebbero riuscire a iscrivere la propria numerazione cellulare all’interno del RPO a partire dal 27 luglio 2022 e che da tale data – nel caso in cui nel frattempo intervenga un provvedimento del MISE – potrebbero essere applicabili tutti gli obblighi posti in capo agli operatori.
A questo riguardo, si precisa che l’art 14 del D.P.R. n. 26/2022, rubricato “Abrogazione e disciplina transitoria”, stabilisce che la nuova disciplina del RPO sarà applicabile “a decorrere dalla data di operatività del registro pubblico delle opposizioni, accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque dal 31 luglio 2022”.
Tuttavia, ad oggi, mancano informazioni importanti e necessarie ad orientare gli operatori, chiamati a prendere delle decisioni in relazione alle proprie linee di business, senza però essere messi in grado di conoscere e preventivare i costi di queste attività o poter calcolare i margini di profitto.
Si confida che nei prossimi giorni, l’Autorità Garante e il MISE facciano luce sugli aspetti ancora non definiti, soprattutto con riguardo alle nuove tariffe e alla necessità di effettuare il riscontro con il registro anche per le c.d. “lead calde” o alle richieste di contatto ricevute direttamente dal soggetto interessato per ricevere informazioni su determinati prodotti e/o servizi.
[1] Trovate qui il nostro ultimo approfondimento al riguardo.
[2] Sito ufficiale del Registro Pubblico delle Opposizioni, da cui poter avviare la procedura di iscrizione sia come abbonato che come operatore https://www.registrodelleopposizioni.it/it .
[3] Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/19/19G00006/sg.
[4] Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (22G00033) (GU n.74 del 29-3-2022), Vigente al: 13-4-2022 (“DPR 26/2022”).
[5] “Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute” https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/06/20090637/RPO_CONS_Analisi_Osservazioni_vPR_2_2.pdf Per completezza, di seguito il collegamento ai documenti tecnici oggetto di consultazione:
- Scheda riassuntiva con le novità introdotte per il servizio dedicato agli Operatori (pdf)
- Descrizione delle funzionalità del Registro pubblico delle opposizioni a disposizione dell’Operatore (pdf)
- Esempi di consultazione del Registro pubblico delle opposizioni (pdf)