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IAP AGGIORNA IL REGOLAMENTO DIGITAL CHART: LE PRINCIPALI NOVITÀ

DGRS2024-11-07T17:43:18+01:00

In data 30 Ottobre 2024, l’Istituto di Autodisciplina ha annunciato la pubblicazione della versione aggiornata del Regolamento Digital Chart dello IAP, disponibile al seguente link: https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/regolamenti-autodisciplinari/regolamento-digital-chart/ .

In particolare, come indicato da IAP nel comunicato stampa che ha annunciato questi aggiornamenti, il ruolo del Regolamento Digital Chart è stato ulteriormente rafforzato da AGCOM nelle Linee Guida pubblicate lo scorso gennaio in tema di influencer marketing.

A seguito di ciò, il Regolamento Digital Chart è stato modificato in diversi punti per renderlo ancora più chiaro e facilmente applicabile, con novità che includono:

  • visibilità immediata delle diciture pubblicitarie: le indicazioni dell’articolo 1 del Regolamento ora richiedono che le diciture pubblicitarie siano di immediata visibilità, senza necessità di azioni aggiuntive da parte dell’utente. Pertanto, le didascalie dei post devono essere strutturate in modo tale da permettere all’utente di visualizzare subito la natura promozionale del contenuto;
  • nuove tipologie di contenuto: è stata introdotta una nuova categoria per includere i contenuti audio, come i podcast;
  • uso dei tool delle piattaforme social: è stata inserita una disposizione che stabilisce che, laddove i tool delle piattaforme contengano già un’indicazione conforme al Regolamento, non è necessario ripetere la dicitura nelle descrizioni o nei contenuti stessi;
  • inviti a eventi e fruizione di servizi: alla casistica degli inviti a eventi è stata aggiunta quella relativa ad altri servizi gratuiti offerti agli influencer, per i quali sarà necessario utilizzare il disclaimer “invitato/a da… brand” o “invited by… brand”;
  • affiliate marketing: per le attività di affiliate marketing, oltre alla dicitura “link affiliato + brand” o “affiliate link + brand,” è necessario aggiungere una delle diciture previste per i contenuti pubblicitari;
  • autopromozione: per i contenuti di autopromozione, non è richiesta alcuna avvertenza qualora l’influencer promuova un proprio marchio o iniziativa coincidente con il suo nome. In tutti gli altri casi, sarà necessario inserire le diciture previste dal Regolamento.

Il nostro studio resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti o assistenza sull’applicazione di queste disposizioni e su come adattarsi alle nuove regolamentazioni nel campo dell’influencer marketing e della pubblicità digitale.

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