Il format di una trasmissione radiofonica e la protezione del diritto d’autore
In una recente sentenza del Tribunale di Roma (sentenza n. 10837/2022), i giudici si sono pronunciati in merito alla possibilità o meno di tutelare come opera dell’ingegno una trasmissione radiofonica di segmenti di film.
Nel caso di specie, il Sig. Dario Brondello (“Parte attrice”) ha convenuto in giudizio la società RAI (“RAI”) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, nonché, in subordine, al risarcimento del danno alla propria identità personale per effetto della trasmissione dei programmi radiofonici diffusi su Rai Radiotre “Hollywood Party”, “Hollywood Party Cinema alla radio” e della rubrica radiofonica “Bellezza e bizzarria-il cinema insolito secondo Goffredo Fofi”.
Parte attrice deduceva che i sopramenzionati programmi radiofonici di RAI, costituivano, rispettivamente, la ripresa parziale e integrale del proprio format, con conseguente violazione dei propri diritti di autore morale e patrimoniale per plagio della propria opera radiofonica, con violazione, altresì, del diritto all’identità personale della Parte attrice.
Più specificatamente, Parte attrice riteneva che il format radiofonico da lui ideato costituisse un’opera suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 2 L. n. 633/1941 (L.d.A.). In particolare, il format in questione presentava uno schema di programma radiofonico composto da elementi specifici innovativi, costituiti i) da un titolo, ii) dalla presenza di un conduttore, iii) da un contenuto ben definito costituito dalla trattazione di film per radio, iv) dalla messa in onda di parti di tracce sonore di film, inclusi i dialoghi, v) dalla presentazione del film con una serie di commenti di cultura generale e spunti di riflessione, vi) dalla presenza di brani musicali e vii) da una durata predefinita.
RAI, d’altra parte, deduceva che, ai fini del riconoscimento della natura di opera tutelabile dal diritto d’autore, è necessario che un format radiofonico abbia i requisiti previsti dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994[1], in seguito ripreso nella delibera n. 699/01/CSP del 2001 dell’Autorità Garante per le Comunicazioni, secondo cui l’opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da: un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico (ovviamente inapplicabile al format radiofonico) e personaggi fissi, non essendo, al contrario, tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso. La RAI evidenziava, inoltre, la mancanza di prova che le trasmissioni citate dall’attore siano state effettivamente trasmesse in data anteriore a quella delle contestate. In ogni caso la RAI eccepiva che il programma ideato dalla Parte attrice e quelli trasmessi dalla convenuta differivano in modo sostanziale, tanto da escludere qualsivoglia ipotesi di plagio.
Secondo molteplici orientamenti giurisprudenziali, il format di un programma televisivo è tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore quando presenti “uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione” e, per tali ragioni, non è tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento del programma stesso[2].
Nel caso di specie, il programma radiofonico – rispetto al quale Parte attrice ha chiesto di essere tutelata – è privo di tutti i requisiti necessari perché possa essere identificato quale opera dell’ingegno, “non atteggiandosi ad opera strutturata ed in quanto tale valida come format, trattandosi, al contrario, di trasmissione radiofonica di segmenti di film, compresi la musica e il rumore di sottofondo, peraltro non commentati dal conduttore, il cui parlato non rappresentava una critica o un commento del film tramesso in parte, ma riguardava temi sviluppati dal Brondello soggettivamente ed a prescindere con la stretta attinenza alla trama del prodotto cinematografico, senza alcuna indicazione di una scaletta di programma tale da poter essere riprodotto in modo tale da mantenerne gli elementi caratteristici e distintivi”.
Fermo quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che non è meritevole di tutela la mera idea di trasmettere attraverso la radio spezzoni di film, infatti, conformemente alla giurisprudenza consolidata “il diritto d’autore non tutela la mera idea, non trasposta in un’opera avente i caratteri della novità e della creatività come sopra intesi, sicché la mera idea di trasmettere attraverso lo strumento radiofonico spezzoni di film, compresi gli effetti sonori, non integra in re ipsa gli estremi dell’opera dell’ingegno, neanche nella forma sopra delineata del format, la cui idoneità alla riproduzione seriale necessita di una serie di elementi distintivi”.
Anche con riferimento alle accuse di plagio, il Tribunale ha ritenuto che i programmi trasmessi da RAI non costituiscano plagio del programma radiofonico ideato dalla Parte attrice, considerate le sostanziali differenze tra i suddetti prodotti radiofonici.
Da ultimo, con riferimento alla violazione del diritto all’identità personale, secondo il Tribunale “l’idea di trasmettere via radio spezzoni di film non è idonea ad assurgere ad elemento identificativo della identità personale del Brondello”.
Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto ragionevole il rigetto delle domande attoree di inibitoria e di accertamento della violazione del diritto d’autore da parte di RAI e delle consequenziali pretese risarcitorie e in particolare, l’idea di trasmettere via radio spezzoni di film non è idonea ad assurgere ad elemento identificativo della identità personale della Parte attrice.
[1] Cfr. Cass. civ. n. 18633 del 27/07/2017; Cass. civ. n. 21172 del 13/10/2011; Cass. civ. n. 3817 del 17/02/2010.
[2] Cfr. Trib. Roma n. 8736/2015; Trib. Roma n. 19116/2017; Trib. Roma n. 14827/2019.