Il Garante per la protezione dei dati personali fa chiarezza riguardo la somministrazione dei test sierologici sul posto di lavoro ai fini della prevenzione dal contagio da Covid-19
Il Garante per la protezione per i dati personali è intervenuto con la pubblicazione di due FAQ, volte a fornire maggiori indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte dei datori di lavoro (pubblici e privati) e a chiarire i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per la rilevazione del contagio da Covid-19 sul posto di lavoro.
Il primo tema affrontato dal Garante riguarda la possibilità, da parte del datore di lavoro, di effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti e le modalità con cui tali dati devono essere trattati. L’Autorità ha chiarito che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione dei protocolli anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai dipendenti l’effettuazione di test sierologici esclusivamente se tale richiesta viene disposta su indicazione del medico competente e/o di altro professionista sanitario.
In questo modo, il Garante ha ribadito la centralità del ruolo del medico competente in relazione al sistema di prevenzione e sicurezza anti-contagio posto in essere dal datore di lavoro. Ciò in quanto solo il medico del lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria:
- può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici per i dipendenti;
- può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili ai fini del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.
Il Garante ha poi confermato che:
- le informazioni relative alla diagnosi e/o all’anamnesi familiare del lavoratore possono essere trattate solo dal medico competente e non anche dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi in ciò è espressamente previsto dalla legge;
- le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione specifica da parte del lavoratore e/o alle eventuali prescrizioni e limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.
Infine, il Garante ha precisato che:
- i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti relative ai test sierologici Covid-19, anche ove i soggetti interessati ne siano venuti a conoscenza per il tramite del datore di lavoro;
- i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private, tuttavia senza poter conoscere l’esito dell’esame.
L’Autorità è poi intervenuta per far chiarezza riguardo quali aspetti il datore di lavoro debba considerare nel promuovere campagne di screening sierologici (specialmente nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a maggiormente esposte al rischio di contagio).
Il Garante ha confermato che le campagne di screening sierologici possono essere promosse dagli enti regionali preposti alla prevenzione, soprattutto nei confronti delle categorie di soggetti considerati a maggior rischio di contagio, tra cui vi sono gli operatori sanitari e le forze dell’ordine.
A tal riguardo, ha poi che precisato che:
- la partecipazione ai test può avvenire solo su base volontaria;
- i risultati possono essere utilizzati solo dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore (es. isolamento domiciliare), nonché per finalità di sanità pubblica da parte del dipartimento di prevenzione regionale;
- il trattamento di tali dati deve essere tenuto distinto da quello effettuato nell’ambito dell’esecuzione dei test sierologici per finalità di sicurezza sul luogo di lavoro.
Le FAQ pubblicate dal Garante possono essere consultate tramite il seguente link: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro.