Il titolo delle opere può essere protetto?
Fermo il ben noto principio per cui, al ricorrere di determinati requisiti, un’opera dell’ingegno è tutelata all’interno del nostro ordinamento, ci si chiede se (ed eventualmente a quali condizioni) anche il titolo di un’opera dell’ingegno possa trovare tutela.
Prima di approfondire come e quando un titolo può essere tutelato, è opportuno ricordare che, in relazione alle opere dell’ingegno e alle norme previste dalla Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633, “LDA”), è sempre necessario fare un bilanciamento tra quello che è – da un lato – l’interesse della collettività alla diffusione culturale e alla possibilità di poter riprodurre un’opera altrui (circoscritta a determinati utilizzi), e – dall’altro – l’interesse individuale ad avere un diritto di uso esclusivo della propria opera (e che la stessa non venga confusa con quella di soggetti terzi).
Le opere dell’ingegno sono quindi protette ai sensi della LDA, che fornisce un elenco esemplificativo di tutte le diverse tipologie di opere che possono accedere a tale tutela. Tra queste, vi sono le opere letterarie e le opere musicali, le quali sono sempre identificate da un titolo.
La funzione del titolo è infatti quella di identificare una determinata opera dell’ingegno rispetto alle altre, e proprio per tale ragione, il legislatore ha ritenuto opportuno dare la possibilità all’autore di poter vietare a terzi l’utilizzo del titolo in presenza di determinate condizioni.
In tal senso infatti, l’art. 100 LDA stabilisce che “il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell’autore”.
La ratio della norma, quindi, è quella di impedire l’attuazione di una serie di condotte che possono presentare un rischio di confusione nella mente del pubblico tra opere del medesimo genere e con il medesimo titolo.
Secondo l’orientamento maggioritario, sia in giurisprudenza che in dottrina, il titolo non deve essere inteso quale opera dell’ingegno a sé stante, la cui tutela è autonoma e distinta dal resto dell’opera, ma – al contrario – deve essere inteso come elemento “accessorio” dell’opera, che la identifica e la distingue.
In tal senso, quindi, ai fini della tutela ai sensi della LDA non è necessario che il titolo rispetti il requisito della creatività (richiesto alle opere dell’ingegno), rilevando invece la funzione distintiva dello stesso rispetto all’opera che contraddistingue.
Secondo un orientamento contrario, invece, il titolo può essere protetto come opera dell’ingegno autonoma laddove sia in grado di soddisfare il predetto requisito di creatività.
Fermo quanto sopra, si osserva tuttavia che – nella maggior parte dei casi – il titolo dell’opera prende spunto dalla stessa descrivendola, ed è costituito da termini di uso comune e generici: difficilmente quindi il titolo può raggiungere un livello di creatività tale da poter soddisfare quanto prescritto dalla LDA per accedere alla tutela autorale.
Più spesso, invece, accade che successivamente alla pubblicazione e alla divulgazione dell’opera – e solo a seguito di una costante associazione tra il titolo e l’opera stessa – il titolo acquisisce capacità individualizzante.
Riprendendo quanto anticipato, confermato da giurisprudenza consolidata, il divieto di cui all’art. 100 LDA fa riferimento ad opere del medesimo genere, concedendo invece la possibilità di poter utilizzare il medesimo titolo di un’opera precedente, purché di genere diverso.
In tal senso, la giurisprudenza rileva che il predetto divieto non può estendersi anche ad opere di genere diverso se il loro contenuto è talmente diverso da escludere eventuali rischi di confusione nella percezione delle stesse da parte del pubblico; ipotesi diversa riguarda invece l’uso del titolo per identificare un’opera di genere diverso da quella originale, che tuttavia il pubblico potrebbe percepire come una rielaborazione dell’opera originale.
Per riassumere quanto sopra, è necessario fare una valutazione caso per caso sulla capacità distintiva del titolo di una determinata opera dell’ingegno in relazione ad altre opere esistenti che hanno il medesimo titolo, concentrando tale valutazione sulla possibilità che le opere vengano confuse tra di loro dal pubblico al quale sono dirette.
Un aspetto controverso e dibattuto riguarda invece la durata della tutela che viene accordata al titolo dell’opera: secondo alcuni il titolo deve essere tutelato anche se l’opera cade in pubblico dominio; secondo altri, il diritto al titolo deve essere eguagliato ad un diritto patrimoniale e perciò deve estinguersi 70 anni dopo la morte dell’autore. Questo anche perché un titolo, in presenza di determinati requisiti, potrebbe essere considerato (e protetto) anche come marchio oltre che ai sensi del diritto d’autore.
Il risvolto pratico di quanto sopra è che, quando si vuole utilizzare il titolo di un’opera all’interno di un’altra creazione (ad esempio, si vuole citare il titolo di un libro o di una canzone in altra canzone o libro), bisogna chiedersi innanzitutto qual sia la finalità di tale utilizzo:
- se a scopo di lucro (come può essere, ad esempio, l’uso in pubblicità): possiamo generalizzare dicendo che è necessario chiedere all’autore (o comunque al titolare dei diritti) l’autorizzazione per poter usare il titolo;
- se senza scopo di lucro (come può essere, ad esempio, l’uso per critica, discussione, illustrative o insegnamento): l’utilizzo è libero purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
Ma esistono delle eccezioni?
Orbene, in tal senso si richiama spesso l’articolo 10 della Convenzione di Berna (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, “Convenzione”), il quale dispone che “sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegna stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo”.
Il diritto di citazione e/o parziale riproduzione riconosciuto ai sensi della summenzionata Convenzione è più ampio rispetto a quanto previsto per le eccezioni di cui alla LDA[1], in quanto non pone vincoli quale – a mero titolo esemplificativo – la finalità di critica e discussione, né proibisce la citazione a scopi commerciali.
Sul punto giova richiamare una sentenza della Suprema Corte che – nell’ambito di un giudizio in cui era chiamata a valutare l’inserimento all’interno di una canzone di una frase di un’altra celebre canzone (pur con qualche minima variazione) – ha statuito che: “la nuova opera contiene una trattazione di tematiche completamente diverse rispetto all’opera artistica di proprietà dei ricorrenti” e che quindi “anche l’innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato del tutto diverso “ e ciò “rende anche giustizia della pretesa qualificazione come “citazione” (…) di quel frammento oggetto di innesto”[2].
In tal senso, dunque, la citazione cui fa riferimento la Convenzione è accettabile quando inserita all’interno di un testo per il quale la citazione stessa risulta funzionale e in qualche modo contribuisce al contesto in cui è inclusa.
In conclusione, dunque, il titolo di un’opera dell’ingegno può trovare tutela ai sensi della LDA e pertanto – al fine di utilizzare tale titolo all’interno di un contenuto avente finalità commerciale – la strada giuridicamente corretta per tale utilizzo è quella di chiedere un’autorizzazione all’autore e/o al titolare dei diritti sull’opera.
Fermo quanto precede, resta inteso che quando invece la citazione del titolo viene effettuata in maniera tale da dare un significato “nuovo” o comunque autonomo a quel titolo, ci si può avvalere del diritto di citazione concesso ai sensi della Convezione, purché l’utilizzo non sia effettuato in modo lesivo per il titolare dei diritti in questione.
[1] Cfr. art. 70 LDA: 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
- Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
- Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
[2] Cfr. sentenza Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2015, n. 3340.