La tutela del format televisivo: il caso “Amici di Maria De Filippi”
Con una recente ordinanza[1] la Corte di Cassazione ha messo fine ad una vicenda giudiziaria, iniziata nel 2004, relativa al format televisivo “Saranno Famosi” – ora “Amici di Maria De Filippi” che, secondo parte attrice, costituiva plagio del programma “La scuola in diretta”. Nel dichiarare inammissibile il ricorso e confermare la correttezza delle decisioni di primo e secondo grado, la Cassazione ne richiama alcuni interessanti passaggi in tema di format, la cui protezione nel nostro ordinamento è sempre stata piuttosto dibattuta.
Sebbene infatti sia in dottrina che in giurisprudenza il format viene qualificato – quanto meno in astratto – come opera dell’ingegno, la circostanza per cui si tratta – oggettivamente – di uno schema di massima ha fatto si che spesso fosse messa in discussione la sua proteggibilità, in ragione della difficoltà per i format di raggiungere quella c.d. compiutezza espressiva necessaria per parlare di opera avente “carattere creativo” ai sensi della legge sul diritto d’autore. E infatti, le prime pronunce in materia di format non ne riconoscevano la proteggibilità proprio per difetto del requisito della “concretezza espressiva”: i format erano considerati quindi rappresentativi di semplici idee, privi di espressione formale.
Ad oggi, il format non trova nel nostro ordinamento una definizione normativa per cui i Tribunali, anche nel caso in esame, si rifanno a quella fornita dalla SIAE nel bollettino ufficiale n. 66 del 1994: «un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi».
In un quadro quale quello sopra delineato è quindi nuovamente intervenuta la giurisprudenza che, superate le iniziali incertezze, ha delineato le caratteristiche necessarie ai fini della tutela del format (soprattutto con riferimento al format televisivo) come opera dell’ingegno. Una necessità derivante anche dal crescente valore economico che, soprattutto i format televisivi, hanno acquisito negli anni grazie al successo presso il pubblico e che li porta, sempre più spesso, ad essere oggetto di contratti di licenza anche a livello internazionale.
In particolare, per evitare che la protezione del format si traducesse in un monopolio sull’idea, ne è stata negli anni riconosciuta la tutela autorale solo in presenza di determinati requisiti – per lo più quelli di cui alla definizione di format fornita dalla SIAE – e di un grado sufficiente di dettaglio tali da permettere al format di essere ripetibile. In mancanza di tali elementi, osservano i giudici, non è possibile invocare la tutela autorale, perché si è in presenza di un’ideazione ancora “così vaga e generica da essere paragonabile a una scatola vuota”[2].
Con particolare riferimento al concetto di creatività, ovvero quella personale e individuale espressione della personalità artistica dell’autore da ricercarsi in un opera per accedere alla tutela autorale, ha precisato poi la giurisprudenza[3] che tale requisito previsto dalla legge sul diritto d’autore, non coincide con quello di originalità e novità assoluta quanto più alla personale espressione di oggettività appartenenti alle categorie elencate a titolo esemplificativo nell’articolo 1 della citata legge. In questo modo, la creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l’opera consiste in idee e nozioni semplici e viene elaborato il criterio della “creatività soggettiva”, richiamato anche nella lunga controversia relativa ad “Amici di Maria De Filippi”.
Applicando tale criterio, la creatività va ricercata non nell’idea di per sé, ma nella forma della sua espressione e – così facendo – la stessa idea può essere alla base di diverse opere che si discosteranno comunque le une dalle altre per il contributo soggettivo di ciascuno degli autori.[4]
Tenendo in mente quanto sopra, è facile immaginare che – per definire se e in che misura un format costituisca plagio di un altro format – sarà necessario un attento esame caso per caso, volto innanzitutto a indagare in ciascun’opera la presenza degli elementi di cui alla definizione sopra richiamata e la presenza della menzionata creatività soggettiva.
Nel caso in esame, Tribunale e Corte d’Appello avevano utilizzato proprio questo schema e, ricordando la necessità per il format di possedere “una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l’ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione” per essere proteggibile, rilevavano l’assenza di queste caratteristiche nel format di parte attrice. Nel comparare quindi le due opere, i giudici avevano identificato le seguenti differenze sufficienti quali ad escludere il plagio: il primo format ha ad oggetto un reality show, “Amici di Maria De Filippi” invece è un talent show; la struttura narrativa del primo format si focalizza sull’aspetto umano e relazionale tra i protagonisti mentre il secondo su quello della crescita e competizione tra nuovi talenti. Pur ammettendo l’identità di alcuni elementi tra i due format – per quanto non significativi né qualificanti, quali la modalità di trasmissione in forma di striscia quotidiana e l’ambientazione in una scuola di spettacolo, le ricordate differenze sono state qualificate come sufficienti ad escludere qualsivoglia illecito.
Quanto sopra può essere utile nel definire come proteggere un format, che non deve necessariamente essere esposto in modo minuzioso e analitico ma dovrà possedere elementi sufficienti almeno a definire la natura e lo svolgimento degli eventi in modo compiuto, secondo una struttura esplicativa e ripetibile.
Studio legale DGRS – Avv. Ilaria Gargiulo e Avv. Elvira Lonero
[1] Cass. 29 novembre 2021, ord. n. 37353.
[2] Cass. 13 ottobre 2011, n. 21172.
[3] ex multis Cass. 16 giugno 2011, n. 13249; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925.
[4] Cass. 11 agosto 2004, n. 15943.