L’esclusiva nel contratto di agenzia: diritti e obblighi reciproci delle parti e conseguenze in caso di violazione
Come noto, il preponente e l’agente possono prevedere nei contratti di agenzia apposita “clausola di esclusiva”, per tale intendendosi il patto con cui: a) da un lato, se prevista a favore del preponente, l’agente si impegna a non assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro; b) dall’altro lato, se prevista a favore dell’agente, il preponente si impegna a non valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.
In particolare:
ESCLUSIVA A FAVORE DEL PREPONENTE ⬇︎Corrisponde al divieto per l’agente di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. ⬇︎Tale divieto mira a tutelare il preponente dai danni che l’agente potrebbe arrecargli operando a vantaggio di imprese concorrenti.
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ESCLUSIVA A FAVORE DELL’AGENTE ⬇︎Corrisponde al divieto per il preponente di valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. ⬇︎Tale divieto mira a tutelare l’agente e di conseguenza le sue possibilità di profitto, ciò in quanto se il preponente potesse avvalersi di più agenti nella medesima zona, questi, trovandosi in concorrenza tra loro, vedrebbero inevitabilmente ridotte le loro possibilità di guadagno. |
La previsione dell’esclusiva si fonda sulla natura fiduciaria del rapporto che intercorre tra preponente e agente e deriva dall’esigenza, per una o entrambe le parti, di rafforzare il vincolo contrattuale e nello specifico la salvaguardia dei propri interessi. Inevitabilmente, però, l’esclusiva incide in modo diretto sulle prospettive di guadagno del preponente e dell’agente e, per tale ragione, è spesso oggetto di dibattito e motivo di conflitto tra le parti contrattuali. Ed infatti, il tema è stato anche di recente affrontato dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 14763 del 10 maggio 2022 ha da ultimo ribadito un importante principio che trova applicazione nel caso di violazione dell’esclusiva prevista contrattualmente a carico del preponente.
Da qui l’opportunità di esaminare i profili caratterizzanti i diritti e gli obblighi reciproci delle parti in caso di previsione di tale patto, nonché le conseguenze in caso di violazione.
Il diritto di esclusiva trova la propria disciplina sia nel codice civile, sia negli accordi economici collettivi di settore (“AEC”).
Art. 1743 c.c. ➔ “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
Art. 3 AEC Commercio 2009 ➔ “Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro (…)”.
Art. 2 AEC Industria 2014 ➔ “Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro (…)”.
Tale clausola di esclusiva comporta una limitazione della libertà di iniziativa economica da parte del preponente e/o dell’agente e costituisce allo stesso tempo un diritto ed un obbligo, in quanto può essere stabilita sia a favore che a carico di ciascuna delle parti.
Da un punto di vista pratico ciò che rileva sono sicuramente le conseguenze che il preponente e/o l’agente si troveranno a sopportare nel caso in cui, violando l’esclusiva rispettivamente a proprio carico, concludano analoghi contratti con terzi. Al riguardo occorre precisare che la clausola di esclusiva prevista in un contratto di agenzia ha efficacia solo tra le parti e non produce quindi alcun effetto nei confronti dei terzi, con la conseguenza che i contratti che il preponente e/o l’agente decidano di concludere in violazione della medesima clausola rimarranno comunque pienamente validi ed efficaci. Tuttavia fattispecie di tal genere integreranno un’ipotesi di inadempimento contrattuale, con conseguente obbligo per la parte inadempiente di risarcire nei confronti dell’altra il danno subito.
In particolare, si esemplificano i seguenti casi:
a) ipotesi di violazione dell’esclusiva da parte del preponente ➔ in tal caso si applicherà l’art. 1748, comma 2, c.c., il quale prevede che la provvigione “è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”;
b) ipotesi di violazione dell’esclusiva da parte dell’agente ➔ in tal caso le norme in materia di agenzia non prevedono nulla di specifico e pertanto si applicheranno i principi stabiliti in tema di risarcimento del danno previsti in generale per gli inadempimenti contrattuali (artt. 1218 c.c. e ss.).
Fermo quanto sopra, oltre alla possibilità di ottenere il risarcimento del danno, il preponente e/o l’agente potranno invocare l’avvenuta violazione della clausola di esclusiva cui è incorsa l’altra parte per ritenere sussistente una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, con ogni conseguenza sotto il profilo delle indennità di fine rapporto dovute.
Come anticipato sopra, la Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata sulle conseguenze nel caso di violazione dell’esclusiva a carico del preponente, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di contratto di agenzia, l’agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni di natura contrattuale nei confronti del preponente, venendo in rilievo una violazione degli obblighi inerenti l’esclusiva che derivano dal contratto e non dalla legge, potendo gli stessi essere esclusi pattiziamente, e dei danni di natura extracontrattuale verso gli agenti concorrenti”[1].
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha ribadito in generale che, laddove il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. non venga derogato dalle parti, questo vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività di impresa e a non avvalersi dell’opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona stabilita nel contratto “salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell’agente”[2].
Al di fuori dell’ipotesi da ultimo esaminata dalla Suprema Corte, è bene tenere a mente che nella prassi i contratti di agenzia sono imposti unilateralmente dai preponenti e prevedono quindi clausole di esclusiva solo a carico degli agenti. Pertanto, è necessario che in particolare gli agenti esaminino nel dettaglio le singole clausole sottoposte alla loro attenzione prima di procedere con la sottoscrizione dei contratti, così da essere ben consapevoli della sussistenza o meno dell’esclusiva a proprio carico e di conseguenza delle attività che in ipotesi integrerebbero una violazione del contratto. Il tutto, come si è anticipato, per scongiurare il rischio di incorrere tra l’altro nell’interruzione del rapporto contrattuale con conseguente perdita del diritto alle indennità di fine rapporto nonché nell’obbligo di provvedere al risarcimento del danno lamentato da parte del preponente.
DGRS Studio Legale – Avv. Filippo Ganci e Dott.ssa Maria Sabrina Cardillo
[1] Cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, 10 maggio 2022, n. 14763.
[2] Cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, 30 luglio 2004, n. 14667.