Made in Italy: la Legge n. 206/2023
In data 20 dicembre 2023, è stato definitivamente approvato dal Senato il disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 dicembre 2023 ed entrato in vigore in data 11 gennaio 2024 (“Legge Made in Italy”).
La Legge Made in Italy, collegata alla legge di bilancio 2022, interviene su diversi settori produttivi con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali da preservare e tramandare non solo per l’identità nazionale ma anche per la crescita dell’economia del Paese, in linea con le regole del mercato interno.
La Legge Made in Italy costituisce un’opportunità per le imprese del territorio di capitalizzare la propria identità e tradizione al fine di espandersi sia sul mercato nazionale che internazionale, promuovendo – contestualmente – lo sviluppo economico e la valorizzazione della cultura locale attraverso l’utilizzo dei significativi fondi stanziati dal Governo italiano.
L’importanza dell’applicazione della Legge Made in Italy ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 il riconoscimento del 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del Made in Italy “al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani” .
In aggiunta, tra le principali novità si segnalano i) l’istituzione di un contrassegno per il made in Italy; ii) l’incentivazione della proprietà industriale; iii) le disposizioni in materia di tutela dei marchi e di registrazione di marchi per i luoghi della cultura; iv) la promozione del ricorso alla tecnologia blockchain per la tracciabilità delle filiere; nonché v) le disposizioni in materia di lotta alla contraffazione.
- Il contrassegno per il made in Italy
L’art. 41 della Legge Made in Italy ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, dispone l’istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Il contrassegno per il made in Italy, istituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy avrà natura di “carta valori ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559” e verrà conseguentemente realizzato dal poligrafico dello Stato “con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”, ed il cui uso “da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy»” sarà riservato alle “imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea” e che potranno apporlo, su base volontaria, esclusivamente sui predetti beni.
In base a questa disciplina, tale contrassegno non sarà un marchio, avendo – al pari dell’espressione “Made in Italy” – valenza descrittiva, come tale non monopolizzabile: per questa ragione anche l’abbinamento a tale espressione di un segno ulteriore, evocativo dell’origine italiana, difficilmente avrebbe potuto essere validamente registrato e protetto fuori del nostro Paese, non essendo ammesso a livello di Unione Europea il marchio di certificazione geografico[1], e anche fuori dall’Europa sarebbe risultato non tutelabile in gran parte dei Paesi.
- Le misure di incentivazione della proprietà industriale
L’art. 6 della Legge Made in Italy prevede, per l’anno 2024, l’assegnazione del Voucher 3I (“Investire In Innovazione”) al fine di “promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese”.
Il Voucher 3I può essere utilizzato per i) l’acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione, ii) effettuare ricerche di anteriorità, iii) la redazione della domanda di brevetto, iv) il deposito della domanda di brevetto presso UIBM (“Ufficio Italiano Brevetti e Marchi”) o l’estensione internazionale della domanda.
- Le tutela dei marchi e la registrazione di marchi per i luoghi della cultura
Ai sensi dell’art. 7 della Legge Made in Italy, l’impresa che è titolare o che possa dimostrare l’uso continuativo di un marchio registrato da almeno 50 anni (c.d. marchi storici) e che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, è tenuta a notificare preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicandone i motivi economici, finanziari o tecnici.
In tali circostanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy potrà, in presenza di un riconosciuto interesse e rilevanza nazionale, intervenire per assicurare la salvaguardia del marchio, subentrando gratuitamente come titolare dello stesso.
A ciò si aggiunga che, “per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome”.
In aggiunta a quanto sopra, l’art. 22 della Legge Made in Italy in linea con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, consente agli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza ai sensi dell’art. 19, co. 3 del Codice di Proprietà Industriale, e di concederne l’uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.
- Nuove tecnologie e tracciabilità delle filiere
L’art. 47 della Legge Made in Italy, favorisce la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (c.d. DLT), come tecnologia innovativa utile per la tracciabilità della catena produttiva del made in Italy, con l’obiettivo di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni accessibili ai consumatori.
A tal fine, “viene istituito presso il Ministero un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti”.
Inoltre, si prevede che il Ministero conceda alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:
- “contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l’utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto”;
- “contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l’acquisto di servizi per la tracciabilità”.
In aggiunta, l’art. 48 della Legge Made in Italy dispone il sostegno alla transizione digitale delle piccole e medie imprese industriali e artigianali, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 per la concessione di un contributo agli investimenti in progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell’intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all’efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing.
Per tali finalità, è concesso alle piccole e medie imprese, per l’anno 2024, “un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all’interno dello specifico sistema aziendale”. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l’eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all’1,5% dell’ammontare delle risorse del Fondo.
- La lotta alla contraffazione
Da ultimo, anche la disciplina della contraffazione è al centro della Legge Made in Italy (artt. 49-56) e, tra i punti di maggiore rilevanza, occorre ricordare:
- l’art. 51 che applica modifiche al sistema all’art. 1 del D.l. n. 35/2005, convertito – con modificazioni – in L. n. 80/2005, in materia di sanzioni amministrative riguardanti l’acquisto di merci contraffatte nel territorio nazionale. Tale modifica comporta un aumento della misura minima delle sanzioni amministrative e stabilisce che i ricavi derivanti dalle sanzioni inflitte dagli organi di polizia locale siano “interamente versati all’ente locale competente”;
- l’art. 52 modifica l’articolo 517 del codice penale, in materia di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”. L’obiettivo di questa modifica è sanzionare anche il soggetto che “detiene per la vendita” i prodotti contraffatti, e non solo, come avveniva in precedenza, chiunque semplicemente “pone in vendita o mette altrimenti in circolazione”;
- l’art. 56 prevede inoltre che, nei casi in cui un soggetto straniero venga condannato per reati in materia di contraffazione, la decisione sulla revoca/diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà tenere conto della collaborazione fornita dallo straniero alle autorità di polizia o all’autorità giudiziaria, sia durante le indagini che dopo la condanna.
- Conclusioni
In conclusione, la Legge Made in Italy rappresenta un significativo progresso nella valorizzazione e tutela del made in Italy, rafforzando la lotta alla contraffazione e inviando un chiaro messaggio alle imprese, che sono incentivate a tutelare il proprio patrimonio di proprietà intellettuale anche attraverso l’uso di strumenti tecnologici.
Inoltre, come ha commentato il ministro Adolfo Urso si tratta di “un provvedimento storico, che segna una svolta nella politica industriale del Paese, intervenendo a 360 gradi per stimolare e proteggere la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e formare nuove competenze in vista delle sfide globali che abbiamo davanti”[2].
[1] Cfr. art. 7 Regolamento sul marchio dell’Unione europea n. 2017/1001.
[2] Cfr. https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/approvato-il-disegno-di-legge-sul-made-in-italy.