Mediazione immobiliare e diritto alla provvigione: una barratura apposta sull’importo della provvigione pattuita nel mandato non comporta l’esclusione dell’obbligo di pagamento nei confronti del mediatore
Con atto di citazione notificato nel 2008 un’agenzia immobiliare conveniva avanti il Tribunale di Latina due venditori per chiedere la condanna di questi ultimi al pagamento della provvigione pattuita per l’attività di mediazione svolta.
I venditori si erano costituiti in giudizio per eccepire l’insussistenza del diritto alla provvigione e chiedere il rigetto delle domande avversarie. A dire dei medesimi, infatti, nel caso in esame l’agenzia non avrebbe avuto diritto ad alcunché in quanto nel mandato era stato barrato l’importo originariamente pattuito a titolo di provvigione.
Il Tribunale di Latina aveva accolto le domande dell’agenzia immobiliare e condannato in solido i convenuti al pagamento dell’importo richiesto. Ed invero, il giudice di primo grado aveva sostenuto che il diritto alla provvigione risultasse provato perché la copia del mandato prodotta dai venditori attestava l’avvenuto conferimento dell’incarico nei confronti dell’agenzia e, seppure tale copia riportasse la predetta barratura con riferimento allo spazio relativo all’importo concordato, quest’ultima non recava la firma dell’agenzia medesima bensì solo quella dei venditori. Pertanto, da ciò non avrebbe potuto desumersi l’intervenuta rinuncia al compenso da parte della mediatrice.
A fronte dell’impugnazione successivamente proposta da uno dei venditori, la Corte d’Appello di Roma aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado e rigettato la domanda dell’agenzia immobiliare nei confronti dell’appellante. In particolare, la Corte romana aveva ritenuto che l’esclusione del diritto alla provvigione risultasse provata da due clausole contenute nel mandato, le quali prevedevano rispettivamente che:
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- da un lato, “in caso di revoca della proposta già accettata, l’acquirente avrebbe perso la cauzione e il mediatore l’avrebbe consegnata ai proprietari venditori, detratta la somma (…) da lui trattenuta ‘per l’attività svolta per il mancato guadagno’”;
- dall’altro lato, “in caso di accettazione della proposta, l’acquirente sarebbe stato onerato del pagamento della provvigione”.
Da ciò ne sarebbe derivato che le parti avrebbero a suo tempo previsto nel mandato l’obbligo di pagamento della provvigione a carico del solo acquirente e non anche a carico dei venditori. Peraltro – sempre secondo la Corte d’Appello – tale interpretazione avrebbe trovato conferma nel fatto che nel mandato risultava appunto barrata la voce relativa all’importo pattuito a titolo di provvigione.
Avverso tale sentenza l’agenzia immobiliare proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione, la quale – con ordinanza n. 28477 pubblicata in data 30 settembre 2022 – ha da ultimo cassato il provvedimento della Corte d’Appello statuendo, in particolare, che:
- l’interpretazione ermeneutica della Corte d’Appello in merito alle predette clausole del mandato non era corretta, in quanto “non considera che la regola codicistica stabilita nell’art. 1755 cod. civ. impone l’obbligo di pagamento del compenso dell’attività di mediazione a entrambe le parti contraenti che se ne sono avvalse e che una pattuizione contraria tra mediatore e proprietari venditori non poteva essere ricavata dal testo di due clausole (…) inserite in una dichiarazione unilaterale – quale è la proposta irrevocabile di acquisto – a cui i proprietari venditori sono rimasti estranei”;
- è altresì errata la considerazione per cui “una rinuncia alla provvigione è ravvisabile nella copia del mandato prodotta” dal venditore “perché vi risulta barrato lo spazio destinato all’indicazione della misura in percentuale del compenso: la scrittura prodotta, infatti, è priva di sottoscrizione e non è stata prodotta da colui che non l’ha sottoscritta, cioè il mediatore; conseguentemente, non operava nella fattispecie neppure il principio secondo cui “la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto’ (Sez. 3, Sentenza n. 13548 del 12/06/2006)”;
- “a ciò si aggiunga che, in ogni caso, l’assenza di pattuizione della misura della provvigione non è in alcun modo significativa perché, ai sensi del comma II dell’art. 1755 cod civ., non pregiudica il diritto al compenso di mediazione: secondo la norma, infatti, in tal caso l’ammontare sarà determinato in riferimento alle tariffe professionali, agli usi o, in mancanza di questi criteri, dal giudice secondo equità”.