Provvigioni nel contratto di agenzia: quando spettano all’agente e cosa fare in caso di mancato pagamento
Quando l’agente ha diritto al pagamento delle provvigioni
Oggetto del contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1742 c.c., è l’assunzione stabile da parte di un soggetto dell’incarico di promuovere, per conto di altro soggetto, la conclusione di contratti in una zona determinata, dietro retribuzione (la c.d. provvigione).
Il diritto alla provvigione spetta (i) per gli affari promossi direttamente dall’agente e, salvo che sia diversamente pattuito, (ii) per gli affari conclusi direttamente dalla preponente senza l’intervento dell’agente ma con clienti appartenenti alla zona, alla categoria o al gruppo di clienti riservati all’agente e (iii) per gli affari conclusi direttamente dalla preponente senza l’intervento dell’agente con clienti che l’agente aveva in precedenza acquisito per affari dello stesso genere.
Seppur in generale il diritto alla provvigione non è subordinato al pagamento da parte del terzo, l’art. 1748, comma 4, c.c. prevede la possibilità per le parti di derogare a tale previsione, inserendo nei contratti le c.d. clausole “salvo buon fine”, che subordinano il diritto alla provvigione al buon esito dell’affare, ossia, in buona sostanza, al pagamento da parte del cliente.
Le decisioni dei giudici sulla validità di queste clausole non sono sempre state uniformi, ma l’orientamento più recente ritiene legittimo che, in virtù del principio di autonomia contrattuale, le parti possano stabilire che il diritto alla provvigione nasca solo quando l’affare va a “buon fine”. Tuttavia, questa clausola, seppur legittima, incontra un limite: ai sensi dell’art. 1748, comma 4, c.c. “la provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”.
La clausola “salvo buon fine” dunque può subordinare il diritto alla provvigione al buon fine dell’affare ma non può prevedere che il diritto alla provvigione maturi oltre i limiti sopra citati: tale diritto, infatti, matura inderogabilmente (con conseguente nullità di eventuali patti contrari) nel momento in cui il cliente ha pagato il prezzo o in cui lo avrebbe pagato, se la preponente non fosse stata inadempiente.
Mancato pagamento delle provvigioni e strumenti a tutela dell’agente
Qualora l’agente non dovesse ricevere il pagamento del dovuto, potrà – per il tramite del proprio legale – inviare una diffida in cui domanda il pagamento delle provvigioni. In caso di mancato adempimento potrà poi procedere mediante deposito di ricorso per decreto ingiuntivo, in cui chiede l’emissione di un provvedimento con cui il Giudice ingiunga alla preponente il pagamento delle provvigioni. Per l’emissione del decreto ingiuntivo sarà sufficiente la produzione, da parte dell’agente, del contratto di agenzia e delle fatture emesse.
Qualora poi, ottenuto detto provvedimento, la preponente non dovesse ritenerlo corretto, la stessa potrà – nel termine di quaranta giorni dalla notifica – proporre opposizione. Si aprirà dunque un procedimento a cognizione piena, in cui sarà onere dell’agente dare prova della debenza delle provvigioni.
In tale sede l’agente dovrà:
- provare la conclusione degli affari per i quali richiede la provvigione ed il nesso di causalità tra la sua attività e la conclusione di detti affari;
- specificare, in caso di pluralità di affari, gli elementi identificativi di ciascuno, come le generalità del cliente, la data, l’oggetto e l’importo del contratto concluso;
- in caso di presenza in contratto di clausole “salvo buon fine”, dimostrare il buon fine dell’affare.
Al fine di tutelare l’agente la legge pone a carico della proponente alcuni obblighi informativi; in particolare:
- l’art. 1749, II comma, c.c. prevede che “il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni”;
- l’art. 1749, III comma, c.c. stabilisce invece che “l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
Le norme sopra citate, dunque, riconoscono il diritto dell’agente di esigere ogni informazione necessaria al fine di effettuare la verifica circa la misura delle provvigioni liquidate. Qualora, dunque, la preponente non abbia trasmesso quanto sopra, potrà essere il Giudice, nell’ambito del giudizio in cui l’agente chiede il riconoscimento di quanto gli è dovuto, ad ordinare alla preponente l’esibizione delle scritture contabili.
L’agente è comunque tenuto a conservare — e successivamente a produrre in giudizio — l’intera documentazione inerente agli affari conclusi per effetto della propria attività (quali, ad esempio, fatture e report di vendita).
Quanto alle tempistiche entro cui l’agente può chiedere il pagamento delle provvigioni, è bene ricordare che “il diritto dell’agente alle provvigioni si prescrive in cinque anni ex art. 2948 c.c.” (così Cass. civ. n. 13181/2025, Cass. civ. n. 11024/2007; in tal senso anche Corte d’Appello Bari, n. 1011/2020). Tale termine decorre dal momento in cui sorge il diritto alla provvigione (e dunque non dalla cessazione del rapporto di agenzia).
È quindi fondamentale che l’agente (i) da un lato, conservi la documentazione relativa alla conclusione degli affari e (ii) dall’altro lato, in caso di mancato pagamento, invii tempestivamente una diffida per ottenere le provvigioni maturate, necessaria per interrompere il decorso della prescrizione, così da non rischiare di perdere il proprio diritto alla provvigione.