Rai contro Vessicchio: quali sono i diritti che spettano agli artisti del settore audiovisivo?
Nel 2023, il Tribunale di Roma si è pronunciato con una storica sentenza, che ha visto come protagonisti il Maestro Beppe Vessicchio e la Rai, avente ad oggetto i diritti di sfruttamento economico di alcune musiche composte ed interpretate dal Maestro utilizzate all’interno del programma “la prova del cuoco”, che erano stati negati da Rai. In estrema sintesi Vessicchio contestava alla Rai il mancato riconoscimento dello status di produttore fonografico dal momento che le sue sigle non avevano avuto una distribuzione a livello fonografico. Rai contestava la fondatezza delle domande avversarie, sostenendo che parte attrice non avesse i requisiti di produttore fonografico e non sussistessero in capo a loro nemmeno i diritti connessi del produttore fonografico, giacché tali diritti erano stati acquisiti da Rai, trattandosi di opere musicali realizzate in attuazione del rapporto di commissione intercorso con Vessicchio e dei contratti di edizione successivamente stipulati.
Il Tribunale di Roma, invece, ha affermato che anche le registrazioni di musiche semplici, come le sigle di un programma YV, sono fonogrammi per la cui diffusione è dovuto un compenso al produttore e agli artisti e che i diritti non fossero stati acquisiti da RAI.
A rendere nota la notizia è stato Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE) che, all’interno di un comunicato stampa ha dichiarato che «la sentenza ha ribadito con chiarezza che anche per questo tipo di utilizzazioni è doveroso da parte dell’emittente il pagamento dei diritti che spettano ai Produttori di Fonogrammi e agli Artisti Interpreti Esecutori. Pertanto, al Maestro Vessicchio, al Nuovo Imaie e a tutti i soggetti della filiera coinvolti che si erano associati nella controversia come parte in causa, la RAI dovrà riconoscere i diritti di utilizzazione per questa tipologia di sfruttamento come anche per quelli pregressi».
Secondo i giudici romani, infatti, anche investimenti di modesta entità possono essere idonei a realizzare la prima fissazione dei suoni su un supporto fonografico in grado di essere utilizzato da terzi. Sicché, quand’anche la prima fissazione delle opere musicali fosse avvenuta al solo fine di consegnare il master all’utilizzatore finale (la RAI) gli attori avrebbero comunque acquistato ad origine la qualifica di produttori fonografici e i conseguenti diritti.
Ma chi sono i produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti esecutori e quali diritti di sfruttamento spettano loro? In questo articolo cercheremo di rispondere a tale domanda analizzando la normativa di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 78 della Legge sul Diritto d’Autore (LDA), quando si parla di produttori di fonogrammi si intende la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
In altre parole, il fonogramma non è altro che il c.d. master in cui viene fissata una specifica esecuzione dell’opera musicale.
La ratio di tale previsione è quella di tutelare anche un soggetto che – pur non essendo autore dell’opera – contribuisce di fatto alla realizzazione della stessa nonché alla possibilità per il pubblico di usufruire dell’opera stessa.
Il produttore del fonogramma è titolare in esclusiva (fatti salvi i diritti dell’autore) del diritto di autorizzare, ai sensi dell’articolo 72 della Legge del Diritto d’Autore:
- la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
- il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
- la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Ai sensi degli articoli 80 e 82 LDA, con “artisti interpreti ed esecutori” si intendono invece gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Inoltre, rientrano nella medesima categoria anche i) coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; ii) i direttori dell’orchestra o del coro; e iii) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.
A tali soggetti spettano, ai sensi dell’articolo 80 della Legge sul diritto d’autore, in via esclusiva i seguenti diritti:
- autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori – il compenso di cui all’art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l’equo compenso di cui all’art. 73-bis;
- autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
- autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso in uno Stato membro;
- autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l’IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
I diritti ora indicati (sia per quanto riguarda i diritti del produttore di fonogrammi che per quanto riguarda i diritti degli artisti interpreti ed esecutori) hanno una durata di cinquant’anni decorrenti dalla fissazione; tuttavia, se durante il periodo ora indicato il fonogramma viene lecitamente pubblicato o comunicato al pubblico, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti ed esecutori, che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, spetta altresì un equo compenso per l’utilizzo dei fonogrammi in questione: i) a mezzo della cinematografia, ii) a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, iii) nelle pubbliche feste danzanti, iv) nei pubblici esercizi ed v) in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
Per ciascun fonogramma utilizzato, quindi, il compenso è riconosciuto distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.
La previsione ora indicata, peraltro, è stata oggetto di una recente modifica. Infatti, se inizialmente era previsto che l’esercizio del diritto spettava al produttore del fonogramma a cui spettava poi il compito di ripartire il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati, oggi non è più così avendo la citata modifica cambiato in modo importante la gestione dei c.d. diritti connessi, ancora oggi non sempre correttamente disciplinati contrattualmente.
Ed invero, anche nel caso in esame il Tribunale ha dovuto esaminare gli accordi in essere per comprendere se (e quali) diritti erano stati ceduti da Vessicchio a Rai al fine di dirimere la controversia, anche per gli aspetti inerenti la titolarità delle registrazioni. In tal senso il Tribunale di Roma ha affermato che il mero conferimento dell’incarico di scrivere una musica non implica anche la cessione dei diritti sulla relativa registrazione se tale cessione non risulta chiaramente dall’accordo, come emerso dal predetto esame degli accordi.
Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, il Tribunale ha condannato la RAI al pagamento in favore degli attori dei compensi a loro spettanti ai sensi dell’art. 73 LDA in qualità di produttori fonografici per tutte le utilizzazioni delle opere musicali contenute nei fonogrammi oggetto di causa per il periodo che va dal 29 settembre 2006 fino al 3 aprile 2018.
La causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di quantificare l’esatto ammontare dei compensi, previo espletamento di apposita consulenza tecnica contabile. Bisognerà quindi attendere l’esito della stessa salvo che, nel frattempo, le parti non raggiungano tra loro un accordo.