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Recesso della preponente: quali indennità spettano all’agente?

Filippo Ganci, Maria Sabrina Cardillo2025-10-16T10:41:28+02:00

Premessa

Può accadere che, nell’ambito del rapporto di agenzia, la preponente decida di interrompere il rapporto con l’agente senza fornire particolari motivazioni, appellandosi a clausole standard o risolutive espresse contenute nel contratto. Spesso in questi casi viene sostenuto che all’agente non spetti alcuna indennità.

In realtà la legge e la giurisprudenza tutelano la figura dell’agente prevedendo che la validità e l’efficacia del recesso esercitato dalla preponente siano subordinate alla sussistenza di un inadempimento così grave da parte dell’agente da configurare una giusta causa.

Quando la preponente può recedere

In particolare, la sola presenza nel contratto di agenzia di una clausola risolutiva espressa – ossia di quella clausola che consente alle parti di risolvere il rapporto nell’eventualità in cui un’obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità pattuite – non attribuisce alla preponente un potere incondizionato di risolvere il rapporto, né esclude automaticamente le indennità dovute all’agente. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che il Giudice debba verificare se l’inadempimento contestato all’agente sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto.

In mancanza di una giusta causa, l’interruzione del rapporto mediante esercizio della clausola risolutiva espressa da parte della preponente è da considerarsi un recesso senza preavviso, con conseguente diritto dell’agente a percepire le indennità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, oltre all’eventuale risarcimento del danno.

Le indennità spettanti all’agente

Le indennità che possono spettare all’agente sono:

  • Indennità sostitutiva del preavviso nell’eventualità in cui la preponente receda con effetto immediato ma senza giusta causa, l’agente avrà diritto ad un’indennità che “compensi” il mancato preavviso.
  • Indennità di fine rapporto nel caso di cessazione del contratto di agenzia, all’agente spettano alternativamente le seguenti indennità.

 

  1. Indennità ex art. 1751 c.c.
    L’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. è dovuta se l’agente ha procurato nuovi clienti o ha sviluppato gli affari con quelli esistenti in modo significativo, a condizione che la preponente continui a ricevere vantaggi sostanziali da tali affari. In aggiunta, essa è dovuta a condizione che il suo versamento sia equo tenuto conto di tutte le circostanze del caso (ed in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti). L’agente perde però il diritto all’indennità:

    • se il rapporto viene meno per giusta causa, ossia per un inadempimento grave imputabile all’agente;
    • se recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili alla preponente o da circostanze come età, infermità o malattia;
    • se, in accordo con la preponente, cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia;
    • se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, non comunica alla preponente l’intenzione di ottenere tale indennità.

    Le previsioni di cui all’art. 1751 c.c. sono inderogabili a svantaggio dell’agente: nei contratti di agenzia possono essere previste pattuizioni più favorevoli per l’agente ma non previsioni peggiorative rispetto a quanto previsto dal Codice civile.

  2. Indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (AEC)Gli Accordi Economici Collettivi (AEC Commercio o AEC Industria) prevedono di regola un trattamento più favorevole rispetto a quanto previsto dall’art. 1751 c.c., con la conseguenza che, anche in assenza dei presupposti per l’indennità di cui all’art. 1751 c.c. possono comunque essere dovute all’agente le seguenti indennità, quali:
  • indennità di risoluzione del rapporto (FIRR): dovuta in ogni caso a seguito della cessazione del mandato ed erogata mediante gli accantonamenti eseguiti dalla preponente presso il fondo Enasarco;
  • indennità suppletiva di clientela (ISC): dovuta quando il contratto si scioglie su iniziativa dell’agente per circostanze attribuibili alla preponente o ad iniziativa della preponente per fatto non imputabile all’agente;
  • indennità meritocratica: dovuta quando l’agente, al momento della cessazione del rapporto, abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti. Tale indennità è riconosciuta soltanto se l’importo complessivo delle indennità FIRR e ISC sia inferiore ad un determinato valore.

Cosa deve fare l’agente

Alla luce del quadro sopra evidenziato, è fondamentale che l’agente analizzi attentamente le motivazioni dell’interruzione del rapporto da parte della preponente, nella consapevolezza che solo la presenza di giusta causa – della cui prova è onerata la preponente – comporta la perdita delle indennità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In assenza di tale prova, spetteranno all’agente, ricorrendone i presupposti, l’indennità di mancato preavviso e l’indennità ex art. 1751 c.c. o, se più favorevoli, le indennità di fine rapporto previste dall’AEC.

 

Autori

  • Filippo Ganci
    Filippo Ganci

    Partner, Responsabile Aree Contenzioso e Contrattualistica Commerciale

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  • Maria Sabrina Cardillo
    Maria Sabrina Cardillo

    Associate, Aree Contenzioso e Contrattualistica Commerciale

    Visualizza tutti gli articoli

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