Registro Pubblico delle Opposizioni: a che punto siamo? Breve disamina di una disciplina in – lento – divenire
Il Registro Pubblico delle Opposizioni (anche detto “RPO”), istituito con il D.P.R. 178/2010, è nato per garantire un equilibrio tra le esigenze dei soggetti che non vogliono essere contattati per finalità promozionali, e quelle delle imprese che svolgono attività di telemarketing, che sono in questo modo messe nelle condizioni di rivolgersi esclusivamente a interessati consenzienti.
Il sistema di opt-out vigente in Italia
Ad oggi in Italia vige un sistema di “opt-out”, in cui ciascun “abbonato” può iscriversi per l’appunto al RPO, allo scopo di non ricevere chiamate dalle finalità pubblicitarie e promozionali da parte di operatori di telemarketing.
Tale disciplina non si applica, invece, alle chiamate automatizzate e alle comunicazioni di marketing elettroniche (ad esempio, tramite e-mail o SMS), che non possono mai essere effettuate senza il consenso esplicito dell’interessato, come previsto dall’articolo 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Peraltro, dal maggio 2018 – in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 149/2018 –, l’abbonato può opporsi anche alla pubblicità inviata agli indirizzi di posta cartacea presenti negli elenchi telefonici pubblici che siano associati alle numerazioni telefoniche.
È importante inoltre ricordare che, qualora si pongano in essere violazioni del diritto di opposizione degli utenti, sono previste, ai sensi dell’art. 83, par. 5, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), coordinato con la disciplina in esame tramite l’art. 166 del Codice Privacy, rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie: fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Le principali novità della l. 5/2018
I soggetti cui è concessa l’iscrizione al Registro in qualità di abbonati sono gli intestatari (persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni) di un numero telefonico – ed eventuale indirizzo associato – presenti negli elenchi telefonici pubblici. Inoltre, la l. 5/2018 ha esteso l’ambito di applicabilità soggettivo della disciplina relativa al RPO, consentendo l’iscrizione allo stesso a tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, sebbene non presenti nei sopra menzionati elenchi telefonici pubblici.
Sulla base di quanto richiesto in un recente parere del Consiglio di Stato, le numerazioni fisse riservate (non pubblicate negli elenchi di abbonati) dovrebbero invece essere inserite in automatico nel Registro, nel momento in cui la sopra menzionata normativa verrà attuata.
Ai sensi della l. 5/2018, peraltro, l’iscrizione di un dato soggetto al Registro comporta:
- l’annullamento di tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità di telemarketing da parte dell’utente;
- il divieto di cessione a terzi dei dati personali.
In un momento successivo all’iscrizione, l’interessato può, ai sensi della novella legislativa, comunque fornire il proprio consenso (libero, specifico e consapevole) alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte di uno o più soggetti.
Inoltre, nell’ambito del sistema delineato dalla l. 5/2018, è prevista la possibilità di un rinnovo dell’iscrizione al Registro per l’utente, che voglia procedere ad un azzeramento di tutti i consensi precedentemente forniti.
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, gli operatori di telemarketing che svolgono tale attività tramite telefono e/o posta cartacea e trattino dati in qualità di titolari, mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, sarebbero tenuti a consultare il Registro, al fine di espungere dai propri elenchi i soggetti che non desiderano essere contattati.
In tale quadro è comunque prevista una eccezione: i consensi prestati nell’ambito di un contratto in essere o cessato da poco (30 giorni), non verranno invalidati dall’iscrizione al Registro. In ogni caso, per la revoca del consenso nelle ipotesi rientranti nell’eccezione, devono essere messe in atto procedure “semplificate”.
Peraltro, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, l’operatore titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati – non iscritti al Registro – gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti: tuttavia, le effettive modalità applicative di tale disposizione non sono state ad oggi ben chiarite né dal legislatore né tantomeno dalle Autorità competenti.
Un’altra importante previsione della l. 5/2018 riguarda l’instaurazione di un regime di responsabilità solidale tra l’operatore titolare del trattamento e il call center affidatario delle attività di telemarketing in outsourcing.
Infine, è rilevante anche il mutamento che tale legge vuole determinare con riferimento alle tariffe, il cui importo dovrebbe rendere agevole e meno costosa la consultazione del Registro.
Una riforma mai attuata
Tuttavia, si segnala che la nuova disciplina, così come dettata dalla l. 5/2018, non è ad oggi operativa, in quanto non è stato emanato il Regolamento attuativo, volto a definire nello specifico le modalità di funzionamento e le tempistiche di realizzazione del nuovo servizio. Dunque, è tuttora in vigore la normativa precedente, che tra le altre cose non permette l’iscrizione al Registro dei soggetti non presenti nei pubblici elenchi.
Sembra che nei prossimi mesi, dopo una lunga attesa, tale testo attuativo potrebbe vedere la luce. Infatti, dopo che il Consiglio di Stato e le commissioni parlamentari competenti, rispettivamente nel luglio 2020 e nel gennaio 2021, hanno espresso il proprio parere circa lo schema di Regolamento, i prossimi step previsti sono:
- la trasmissione del Regolamento al Consiglio dei Ministri, per approvazione definitiva;
- la firma del Presidente della Repubblica;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Peraltro, si segnala che la pubblicazione non rappresenta il momento conclusivo dell’iter relativo al Regolamento in esame e nemmeno l’automatica attivazione del nuovo Registro.
Infatti, entro 120 giorni dalla pubblicazione sono previsti ulteriori passaggi: ci si riferisce in particolare alle consultazioni con gli operatori del settore del telemarketing e le associazioni dei consumatori, nonché alle attività relative all’implementazione tecnica del sistema, che potrebbero determinare una ulteriore dilazione dell’operatività del nuovo regime.
Si preannunciano, dunque, importanti novità per il settore del telemarketing che, a seguito della conclusione dell’iter attuativo della l. 5/2018, in tempi con buona probabilità non così brevi, assisterà ad una sensibile limitazione dei contatti utilizzabili a fini promozionali e in generale all’entrata in vigore di regole più stringenti.