REGOLE E SUGGERIMENTI PER L’E-COMMERCE DI BEVANDE ALCOLICHE
31Vi siete mai chiesti cosa serva per aprire un e-commerce di bevande alcoliche? In questo articolo vi spiegheremo i requisiti richiesti dalla normativa e vi daremo dei suggerimenti per aprire il vostro e-commerce di bevande alcoliche senza incorrere in rischi legati alla violazione della stessa.
Infatti, oltre alle regole generali che si applicano a tutte le tipologie di e-commerce, la vendita dei prodotti alcolici richiede qualche accortezza ulteriore.
Le regole generali
Tra questa tipologia di regole possiamo includere tutte quelle previste per l’apertura di siti internet destinati alla vendita di prodotti e servizi che abbiano radice in norme europee o nazionali, la normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali, la normativa in materia di tutela dei consumatori (che, in Italia trova la principale fonte nel c.d. Codice del Consumo), quella in materia di comunicazione commerciale (essendo il sito una vetrina e quindi volto a promuovere i beni e servizi offerti tramite lo stesso) e alcune norme del Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (qui un’analisi più approfondita dello stesso).
Primo requisito per tutti gli e-commerce è quello per cui è necessario inserire all’interno del sito alcune informazioni generali. Tra queste rientrano:
- il nome e ragione sociale dell’attività;
- l’indirizzo della sede legale dell’attività;
- i recapiti del titolare per permettere all’utente di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
- la Camera di Commercio presso cui l’attività è iscritta, il relativo numero di iscrizione nonché il numero di partita iva;
- qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
All’interno del sito devono poi essere rese reperibili le condizioni generali di contratto (ossia il documento che disciplina il rapporto tra il titolare del sito/venditore e i consumatori) nonché la privacy policy e la cookie policy. Tutti i predetti documenti devono essere redatti ad hoc per ciascun sito internet in quanto devono riflettere esattamente termini e condizioni con cui il venditore intende regolare il proprio rapporto con i propri consumatori e devono disciplinare esattamente quei trattamenti di dati personali che il venditore intende fare: il tutto, affinché tali documenti costituiscano uno strumento di supporto per il venditore in caso di contestazioni o comunque problemi nel rapporto con i consumatori.
Spesso, ad esempio, le condizioni generali non chiariscono correttamente le condizioni di restituzione dei prodotti o eventuali limiti (ad esempio, per i prodotti deperibili o digitali o personalizzati) e questo rende difficile per il venditore riscontrare anche richieste non fondate dei consumatori.
Una volta realizzati i testi di cui sopra, bisognerà poi prevedere correttamente dei checkbox all’interno del sito tramite la spunta dei quali i consumatori li accettano e si impegnano a rispettarli. Quando questi mancano o non sono corretti, anche il miglior testo di condizioni generali o privacy policy non porrà al riparo da problemi il venditore! Ad esempio, quando il consumatore arriva alla fine del processo di acquisto, prima di pagare, dovrà accettare le condizioni generali di contratto ma, se queste contengono delle c.d. clausole vessatorie (ossia quelle che indipendentemente dall’intenzione del venditore determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto), bisognerà prevedere un secondo box di accettazione dedicato esclusivamente a tali clausole che possono essere inserite ma se non espressamente accettate dai consumatori, non potranno essere “azionate” nei confronti degli stessi.
Oltre a quanto sopra poi, tutti i contenuti del sito andranno realizzati tenendo presente che si tratta di pubblicità e quindi – ad esempio – dovranno essere chiari e non indurre in errore i consumatori portandoli ad effettuare scelte che altrimenti non avrebbero preso (ad esempio, indicando chiaramente le condizioni di eventuali sconti e offerte, descrivendo il prodotto evitando di rivendicare caratteristiche che questo non possiede).
Alcune regole speciali per le bevande alcoliche
Oltre tutto quanto sopra, la vendita di bevande alcoliche pone poi una prima problematica “speciale” poiché all’interno del nostro ordinamento è vietata la vendita ai minori di anni 18.
Benché la fattispecie costituisca un reato solo nel caso in cui il soggetto abbia meno di 16 anni (mentre per la vendita ai minori tra i 16 e i 18 anni è prevista solo una sanzione amministrativa), si pone un problema circa la possibilità – per il titolare dell’e-commerce – di verificare effettivamente l’età del soggetto con cui sta concludendo la vendita.
La normativa in vigore in materia dispone, infatti, che chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Come può il titolare del sito chiedere l’esibizione di un documento di identità?
Non esiste una risposta univocamente corretta, ma ci sono delle strategie che possono essere adottate dai titolari dell’e-commerce che li tutelano rispetto all’obbligo di cui sopra.
Per prima cosa può essere utile inserire, all’interno del proprio e-commerce, un banner che specifichi che la vendita è riservata ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età e che richieda all’utente – ancora prima di accedere allo shop – di inserire la data di nascita e confermare di essere maggiorenne.
Oltre a quanto sopra, in fase di conclusione della vendita, può essere chiesto l’inserimento del codice fiscale, oppure possono essere adottati dei sistemi di verifica dell’identità dell’utente (ad esempio chiedendo l’inserimento di un documento di identità che dovrà poi essere oggetto di verifica). Questo tipo di accorgimenti, pur non assicurando che l’acquirente sia maggiorenne, possono quantomeno provare la buona fede del titolare dell’e-commerce e la malafede di chi, invece, ha intenzionalmente aggirato tutte le precauzioni predisposte per evitare la vendita di bevande alcoliche a soggetti minori. Tutto quanto precede però, dovrà essere chiaramente disciplinato nell’ambito di condizioni generali e privacy policy del sito.
Con riferimento ai contenuti del sito e alle attività di promozione dello stesso poi, bisogna considerare anche la normativa in materia di pubblicità dei prodotti alcolici in ragione di quanto sopra ricordato in merito alla qualificazione di tali contenuti.
Ad esempio, ai sensi della normativa nazionale italiana, la pubblicità degli alcolici non deve:
- incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche;
- rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall’alcol o indurre a ritenere che il ricorso all’alcol possa risolvere problemi personali;
- rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi o soggetti che appaiano evidentemente tali intenti al consumo di alcol;
- utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
- associare la guida di veicoli con l’uso di bevande alcoliche;
- indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca alla lucidità mentale e all’efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato consumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale;
- rappresentare come valori negativi la sobrietà e l’astensione dal consumo di alcolici;
- indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore;
- utilizzare come tema principale l’elevato grado alcolico di una bevanda.
Ma le regole non si esauriscono in quanto sopra e, ad esempio, oltre la normativa nazionale, le principali piattaforme social network prevedono delle regole ad hoc per i contenuti relativi a bevande alcoliche.
Ebbene, quanto brevemente richiamato sopra ci permette di fornire un suggerimento pratico quando si parla di questo genere di attività: per evitare rischi, è bene ragionare anche su questi aspetti sin dal principio, prima ancora di riempire il magazzino con i prodotti da vendere.