Tra Fedez, la Rai e il Concertone tanti temi giuridici: la tutela della reputazione
È ormai ben nota la polemica scatenatasi in seguito all’intervento di Fedez sul palco del festival musicale organizzato annualmente il 1° maggio in occasione della Festa del lavoro (c.d. “Concertone”), a cui ha fatto seguito la pubblicazione, da parte del rapper sui propri canali social, del colloquio telefonico intercorso con i vertici Rai.
Il cantante, salito sul palco per esibirsi, ha fatto riferimento ad un tentativo di censura politica della Rai nei confronti del suo intervento contro alcuni esponenti politici e in favore del Disegno di legge proposto da Alessandro Zan, deputato esponente della comunità LGBT italiana, depositato in Parlamento nel maggio 2018 e in attesa dell’approvazione definitiva in Senato.
Al termine della sua performance, la Rai ha pubblicamente smentito ogni tentativo di censura a cui il rapper aveva fatto riferimento in diretta nazionale. A tale smentita il rapper ha reagito pubblicando sul proprio canale Twitter alcuni estratti di una registrazione telefonica con i dirigenti della Rai allo scopo di dimostrare di aver subìto da quest’ultima delle pressioni con riferimento al contenuto del proprio intervento.
L’accaduto e, in particolare, la pubblicazione della predetta telefonata pone, dal punto di vista legale, l’attenzione almeno su due aspetti:
- la legittimità in merito alla registrazione e/o alla pubblicazione di una conversazione telefonica riservata senza il consenso dell’interlocutore e le relative implicazioni previste dalla normativa in materia di tutela della privacy;
- gli effetti derivanti dalla registrazione e dalla pubblicazione di una conversazione telefonica riservata sull’immagine e sulla reputazione del soggetto registrato;
il tutto in un caso in cui il registrante è parte attiva della conversazione e quindi non sembrerebbe configurarsi un’ipotesi di registrazione illecita.
In merito al secondo aspetto è possibile partire da alcune considerazioni. La prima è che il bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione, previsto dal Codice Penale, è la reputazione intesa come la stima diffusa nell’ambiente in cui un individuo vive e opera, ovvero l’opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro, quest’ultimo inteso anche come decoro professionale. La seconda è che la persona offesa dal delitto di diffamazione, può certamente essere anche una persona giuridica e, in questo caso, l’espressione denigratoria può essere intrinsecamente plurioffensiva, in quanto incide tanto nei confronti dell’ente, quanto nei confronti dei suoi appartenenti.
Si è espresso a tal proposito anche il direttore di Rai3, Franco di Mare, che nel corso dell’audizione in commissione Vigilanza Rai ha fatto sapere che si sta valutando “una querela per diffamazione con richiesta civile di danni considerato che esiste un danno di immagine e che la reputazione oggi è una cosa importantissima nella vita economica di un’Azienda e nella vita professionale di ciascuno di noi. E questo danno c’è stato“[1].
Nel nostro ordinamento, il legislatore ha introdotto nel 2017 uno specifico reato previsto dall’articolo 617 septies del codice penale che punisce chiunque diffonda le registrazioni effettuate ad insaputa dell’interlocutore se tale diffusione venga effettuata “al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine”. Preme però specificare che il legislatore stesso, nella previsione dell’articolo 617 septies del codice penale, ha previsto che la diffusione della conversazione telefonica può considerarsi lecita nel caso in cui derivi, inter alia, dall’esercizio del diritto di cronaca.
Per tale si intende quel diritto che si concretizza nell’esposizione di fatti che presentano interesse per la generalità allo scopo di informare i lettori. Tali fatti possono essere anche suscettibili di colpire negativamente il soggetto dagli stessi interessato ma, soprattutto in questi casi, sarà necessario un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili come quello di cronaca e potenzialmente in conflitto, ovvero quello alla tutela dell’onore e alla reputazione altrui.
Per la punibilità della condotta avente ad oggetto la diffusione delle registrazioni telefoniche, la fattispecie normativa prevede (i) che vi sia la presenza del dolo nel soggetto agente, riassumibile nella finalità di recare un danno all’altrui immagine o reputazione; e (ii) che tale condotta non sia stata posta in essere nell’esercizio del diritto di cronaca del soggetto agente.
Sarà interessante capire, qualora la vicenda arrivi dinanzi al giudice competente, se questi riterrà sussistenti i predetti requisiti o se, pur non rientrando Fedez tra gli operatori dell’informazione, la pubblicazione verrà ritenuta lecita in relazione ai profili sopra esaminati.
Anche da tale valutazione potrebbe poi discendere la decisione di RAI di agire per il risarcimento del danno subito. La lesione dell’onore e della reputazione può infatti essere risarcita sia in sede penale, con la costituzione dell’offeso e del danneggiato quale parte civile, che in sede civile mediante l’azione di risarcimento da illecito civile (che viene generalmente preferita in ragione, ad esempio, degli importi più generosi liquidati e delle circostanze per cui è più agevole la prova dell’elemento psicologico che ha determinato la condotta del soggetto diffamante e per cui, a prescindere dalla sussistenza del reato, la diffamazione può costituire un c.d. “danno ingiusto” ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile).
Studio Legale DGRS – Dott.ssa Veronica Pilotti
[1] https://www.repubblica.it/politica/2021/05/05/news/rai_vigilanza_franco_di_mare_fedez_renzi-299541368/