Ultimo giro di vite per il Registro Pubblico delle Opposizioni: cosa cambia (e da quando) per il mondo della lead generation e del telemarketing
La storia dell’aggiornamento ed estensione del Registro Pubblico delle Opposizioni è stata lunga e travagliata[1], a partire dall’entrata in vigore, il 4 febbraio 2018, della Legge 11 gennaio 2018, n. 5 “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato” (legge n. 5/2018).
Tuttavia, il 21 gennaio 2022, con l’approvazione in Consiglio dei ministri del regolamento, da ultimo adottato con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 27 gennaio 2022, n. 26[2] (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo), attuativo delle norme e dei principi individuati dalla legge del 2018 e che definisce il Regolamento di funzionamento del Registro, sembra che si sia giunti finalmente ad una svolta. L’approvazione del nuovo regolamento fa seguito anche ad un parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, dovuto, tra le altre cose, al fatto che nel frattempo lo stesso Legislatore[3] ha accolto le osservazioni congiunte del Garante e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) facendo sì che l’iscrizione al Registro esteso permetta di opporsi anche alle chiamate effettuate con modalità automatizzate[4], che restano comunque soggette al regime del consenso preventivo.
Ma quali sono le previsioni del Regolamento contenuto nel nuovo D.P.R. e come potrebbero impattare il mondo della lead generation e del telemarketing? Vediamole insieme, ripercorrendo anche i principi della legge n. 5/2018, che il Decreto si propone di attuare e coordinare con il Regolamento (UE) 679/2016 (RGPD).
- Il “nuovo” Registro
1.1 Quali dati sono coinvolti
Nel nuovo Registro (definito anche “Registro esteso”) si potranno iscrivere non più soltanto, come è già possibile oggi, le numerazioni telefoniche fisse iscritte negli elenchi telefonici, ma anche le numerazioni mobili. In aggiunta, nel Registro saranno iscritte di default (tramite un procedimento definito dal D.P.R.) tutte le numerazioni fisse riservate, ossia non iscritte negli elenchi. Grazie ad una modifica invece effettuata in precedenza all’attuale Regolamento del Registro – D.P.R. n. 178/2010, nel testo coordinato con il D.P.R. n. 149/2018 – è inoltre già possibile, sin dal 2018, iscrivere negli Registro i propri indirizzi postali (presenti negli elenchi pubblici) al fine di impedire la ricezione della posta cartacea.
1.2 Ambito di applicazione e revoca dei consensi precedentemente prestati
Il Regolamento precisa che la propria applicazione è limitata ai
“trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia, […] mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”
delle numerazioni di cui sopra. Risulterebbero pertanto esclusi sia (i) gli invii di SMS (che anche l’articolo 130 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” considera come “comunicazioni elettroniche”, separatamente dai “sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore”) che (ii) le chiamate effettuate sulle numerazioni mobili nel contesto di un servizio richiesto dall’utente (es. chiamate di conferma di richieste di appuntamento formulate tramite web; servizi di “qualifica” per confermare/precisare i dati conferiti in sede di richieste di preventivi o altri servizi; ecc.), che dovrebbero fondarsi, oltre che su una richiesta esplicita dell’interessato, su una base giuridica diversa dal consenso, mentre tramite il nuovo Registro, come da art. 3 del Regolamento (comma 2), “si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali”.
La revoca dei consensi, ovviamente, costituisce la novità più impattante del Registro esteso, tenuto conto che, in vigenza della precedente normativa, gli Operatori che disponevano di un consenso erano esentati dalla consultazione dello Registro, anche per chiamare numeri fissi.
L’unica eccezione a questa revoca è prevista richiamando direttamente la legge 5/2018, che fa salvi esclusivamente i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali dovrà comunque essere assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca (es. in caso di contratto con un fornitore di utilities appena cessato, sarà ancora possibile effettuare azioni di marketing telefonico per recuperare “ex clienti”, purché all’utente sia dato modo di opporsi in maniera semplice e veloce).
1.3 Operatori: chi sono, presentazione delle istanze e pubblicazione dei nominativi sul sito web
L’articolo 5 del Regolamento, che individua i soggetti obbligati all’accesso al nuovo Registro e le modalità di adesione al servizio, descrive le modalità di presentazione di una istanza di accesso da parte degli “Operatori”, definiti dal nuovo Regolamento come,
“qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice [ossia i dati personali relativi ai contraenti, registrati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico] e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
Importante il riferimento al fatto che l’Operatore tenuto a presentare l’istanza sia il soggetto che agisce in qualità di titolare rispetto alle liste di contatti: come previsto infatti dal Regolamento[5], in caso di “affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate” (quindi, in caso di ricorso a call center, nominati responsabili del trattamento) è necessaria, in sede di presentazione della istanza “l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti”. Ciò in continuità con il Registro nella sua precedente “versione”, il quale prevedeva espressamente che “l’Operatore che delega l’attività di call center a società esterne, alle quali fornisce una lista di numerazioni da contattare, è tenuto a iscriversi al Registro, indicando tutte le società che effettueranno fisicamente i contatti”.[6]
I dati degli Operatori che avranno fatto istanza di accesso saranno inoltre pubblicati in un elenco disponibile sul sito web del Registro e il relativo nominativo sarà visibile fino a dodici mesi dall’ultima consultazione effettuata, trascorsi i quali cesserà anche la validità della iscrizione fatta (art. 5 comma 2).
1.4 I costi di consultazione
Tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico, ogni anno, verranno approvate le nuove tariffe di consultazione, che potranno essere corrisposte su base annuale o per altre frazioni temporali, anche minori: riguardo la consistenza di queste tariffe, si ricorda che la legge n. 5/2018 impone al gestore del Registro, tra le altre cose, di (i) promuovere l’adozione di forme tecniche con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare e (ii) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli Operatori ai quali non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni.
1.5 Iscrizione dei contraenti, revoca dell’iscrizione al Registro e prevalenza dei “nuovi” consensi
Ai “contraenti” (ossia gli utenti che dispongono di una utenza telefonica, tra cui sono incluse anche le persone giuridiche), così come avviene anche ora, sarà data la possibilità di iscrivere le proprie numerazioni al Registro esteso tramite più canali, e sarà concessa, in aggiunta, la possibilità di (i) rinnovare la propria iscrizione (al fine di permettere loro di revocare i consensi conferiti tra la prima iscrizione e il rinnovo) e (ii) revocare la propria opposizione, permettendo quindi nuovamente le chiamate promozionali, in qualunque momento. Revoca e rinnovo saranno “operative” entro massimo un giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta del contraente.
Riguardo la revoca dell’iscrizione al Registro, è importante sapere che,
-
- con riferimento alle numerazioni contenute negli elenchi (nonché ai relativi indirizzi postali) sarà necessario annotarla nel Registro, con la possibilità per gli Operatori, a partire da tale data, di effettuare nuovamente i contatti promozionali,
- relativamente invece alle numerazioni mobili e riservate, decorrerà dal momento di raccolta di un nuovo consenso al trattamento dei dati per finalità promozionali, purché ovviamente ciò avvenga nel rispetto del RGPD. Pertanto, un consenso prestato successivamente all’iscrizione “prevarrà” sul Registro esteso, perlomeno fino ad un eventuale rinnovo dell’iscrizione.
1.6 Validità temporale del riscontro effettuato sul Registro esteso
Gli Operatori, secondo l’art. 8 del Regolamento, saranno tenuti a consultare mensilmente, e comunque antecedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro esteso, aggiornando di conseguenza le proprie liste. La consultazione del Registro avrà poi efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti effettuati tramite telefono e di trenta per quelli effettuati tramite posta cartacea e la richiesta di confronto di una lista con il Registro[7] verrà evasa entro 24 ore dalla ricezione.
Il Regolamento prevede poi alcune regole anche con riferimento alle numerazioni telefoniche nazionali non incluse nel Registro (e che quindi potranno essere contattate), in particolare in tema di informativa: gli Operatori (o i soggetti designati da questi, es. call center esterni), al momento della chiamata ovvero all’interno del materiale pubblicitario inviato tramite posta, dovranno indicare con precisione ai contraenti che i loro dati sono stati o estratti legittimamente dagli elenchi ovvero le altre fonti, fornendo, in aggiunta, indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel Registro pubblico delle opposizioni (art. 10, sugli obblighi di informativa).
Infine, con riferimento alle sanzioni (art. 13) il Regolamento richiama le tutele “di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice” (ossia le sanzioni del RGPD) e in ogni caso il titolare del trattamento dei dati è responsabile in solido, ai sensi della legge 5/2018, delle violazioni delle disposizioni di tale norma con i terzi ai quali decida di affidare le attività di call center.
- Tempistiche
2.1 Entrata in vigore, consultazioni pubbliche e attivazione
Tuttavia, l’entrata in vigore del D.P.R. n. 26/2022, e quindi del nuovo Regolamento, identificata in Gazzetta Ufficiale nel 13 aprile 2022, non comporta automaticamente l’abrogazione del Regolamento sinora in vigore nonché l’immediata attivazione del Registro esteso.
Il nuovo Regolamento prevede infatti che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. (quindi, il 28 aprile), il gestore del Registro provvederà allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (un’utile occasione per gli Operatori per poter rappresentare dubbi, perplessità e problematiche interpretative in merito alle norme vigenti, oltre che dare importanti spunti per la definizione delle tariffe e dei metodi di consultazione “tecnica” del Registro).
Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento (quindi, il 27 luglio), infine, il gestore del Registro esteso sarà tenuto, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale (anche sulla base dell’esito delle consultazioni di cui sopra) a predisporre e, soprattutto, attivare, le nuove modalità (i) tecniche ed operative di iscrizione al nuovo Registro da parte dei contraenti, nonché (ii) di funzionamento, accesso e verifica delle liste di contatti da parte degli Operatori.
2.2 Disciplina transitoria e operatività entro il 31 luglio
Il Regolamento fornisce indicazioni anche in merito alla disciplina transitoria[8] che si applicherà fino alla data di operatività del nuovo Registro, che sarà accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e comunque dal 31 luglio 2022. Fino all’attivazione del Registro esteso (indicativamente, la scadenza del 27 luglio di cui sopra), i contraenti la cui numerazione è presente negli elenchi telefonici potranno esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo per finalità di telemarketing del proprio numero di telefono (o postale) riportati in tali elenchi, secondo quanto previsto D.P.R. n. 178/2010, nel testo coordinato con il D.P.R. n. 149/2018 (ossia dalle norme di cui al Regolamento antecedente al nuovo D.P.R.). A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento ogni richiamo al D.P.R. n. 178/2010, si dovrà intendere come riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo regolamento, in quanto compatibili.
Poi andranno considerati i tempi necessari per l’effettivo “popolamento” del Registro esteso, tenuto conto che i già iscritti nel Registro Pubblico delle Opposizioni alla sua data di istituzione si intenderanno automaticamente iscritti in quest’ultimo, ferma restando la possibilità di revoca dell’opposizione o rinnovo dell’iscrizione.
- Alcuni dubbi
Benché il nuovo Regolamento abbia sicuramente chiarito molti dei dubbi sollevatisi a partire dall’entrata in vigore della legge n. 5/2018, restano alcuni punti non ancora chiari, dovuti proprio ad alcuni riferimenti della legge che non trovano riscontro o precisazione nel Regolamento (in alcuni casi espunti dal Decreto, ma rinvenibili nelle bozze di atti parlamentari messi a disposizione del pubblico nel corso della lunga gestazione del nuovo D.P.R.[9]).
La legge n. 5/2018, all’articolo 1, comma 7, prevede che:
“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento”.
Il Regolamento, tuttavia, include tra i propri destinatari, obbligati alla preventiva consultazione del nuovo Registro, nonché alla “registrazione” a quest’ultimo, esclusivamente gli “Operatori” che, come detto, sono individuati tra coloro che intendono effettuare i trattamenti, in qualità di titolari, “mediante l’impiego del telefono” e/o mediante posta cartacea.
Questo, congiuntamente al fatto che dal nuovo Regolamento sia stato eliminato qualsiasi riferimento alla cessione, nonché la disposizione che, in linea con l’art. 1, comma 5, della legge n. 5/2018, prevedeva che fosse “altresì precluso […] l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati” porterebbe a pensare che, alla luce delle “nuove regole” del Registro esteso, i soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di raccolta liste ai fini della comunicazione a terzi (cd. “List provider” o “List editor”) non siano tenuti al riscontro del Registro antecedentemente alla cessione, posto che tale riscontro sarà richiesto in ogni caso ai propri clienti che su tali dati volessero effettuare telemarketing.
In contrasto a questa lettura, però, il sito istituzionale del Registro, nel riportare la notizia dell’approvazione dello schema del nuovo Regolamento, dichiara invece che “oltre a vietare le chiamate di telemarketing e la cessione a terzi dei dati personali, l’iscrizione al nuovo strumento garantirà la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati dagli utenti per chiamate con finalità commerciali”[10], senza però fornire dettagli ulteriori.
Stessa cosa dicasi per l’obbligo di informativa, che la legge n. 5/2018 identifica, in caso di cessione a terzi dei dati, nell’obbligo di “comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti”, mentre il Regolamento specifica il diverso obbligo del soggetto ricevente i dati “acquistati” presso terzi di specificare la fonte degli stessi (obbligo al quale lo stesso sarebbe comunque tenuto ai sensi del RGPD): non è chiaro quindi se tali obblighi si sommino o se quello previsto nel decreto abbia l’obiettivo di declinare diversamente quanto indicato nella legge.
Tuttavia, è ancora presto per trarre conclusioni definitive sul quadro normativo risultante dalle molteplici disposizioni che regolano la materia, soprattutto nel periodo transitorio: a tal riguardo, le consultazioni e le campagne informative previste in occasione dell’entrata in vigore del D.P.R. costituiranno un’utile occasione, per tutti i soggetti operanti nella filiera del telemarketing, di chiarire gli aspetti ancora oscuri di questa normativa
[1] Abbiamo affrontato, in un nostro precedente articolo le incertezze e i dubbi interpretativi che hanno caratterizzato questo strumento di tutela contro il cd. “telemarketing selvaggio” nel corso degli ultimi due anni.
[2] Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (22G00033) (GU n.74 del 29-3-2022), Vigente al: 13-4-2022 (“DPR 26/2022”).
[3] Tramite il Decreto-legge 8 ottobre 2021 n.139.
[4] Articolo 9, comma 8, del Decreto-legge 8 ottobre 2021 n.139.
[5] Articolo 5, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 26/2022.
[6] Sito istituzionale del Registro Pubblico delle Opposizioni (Area “FAQ Operatore) http://www.registrodelleopposizioni.it/it/faq (ultima consultazione: 29 marzo 2022).
[7] Ai sensi dell’art. 8, comma 3, il Registro esteso permetterà al gestore, tramite sistemi automatizzati, di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore (i.e. la lista contenente le numerazioni che questo vuole contattare), confrontarlo con i dati contenuti nel Registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dell’operatore le sole informazioni pertinenti (ossia non iscritte, e quindi contattabili), in un’apposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica all’operatore stesso, senza che questo possa in alcun modo “estrarre” direttamente i dati presenti nel Registro.
[8] Art. 14, “Abrogazione e disciplina transitoria” del D.P.R. n. 26/2022.
[9] Vedasi “Nuovo regolamento concernente l’istituzione e il funzionamento del Registro pubblico delle Opposizioni Atto del Governo 234” https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01187027.pdf e la bozza circolata nel corso della seconda metà del 2020 http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0234.pdf&leg=XVIII#pagemode=none (ultima consultazione: 29 marzo 2022).
[10] http://www.registrodelleopposizioni.it/it/news/approvato-il-regolamento-del-registro-delle-opposizioni-esteso-ai-cellulari-il-servizio-sar%C3%A0-at (ultima consultazione: 29 marzo 2022).