Vuoi riprodurre un’opera figurativa per la tua attività o per un tuo progetto? Allora è bene che tu legga queste poche, ma essenziali regole pratiche!
Recentemente la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) ha pubblicato un compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative.
È noto ormai che per utilizzare un’opera d’arte figurativa per riprodurla (ad esempio) su volumi, riviste, DVD, merchandising e web è necessario richiedere l’autorizzazione preventiva agli aventi diritto. Diversamente, la riproduzione effettuata senza preventiva autorizzazione costituisce violazione del diritto esclusivo dell’avente diritto.
La riproduzione di opere delle arti figurative è regolata dalla Legge 22.4.1941 n. 633 per la protezione del diritto d’autore e deve essere preventivamente autorizzata dall’autore.
A svolgere una attività di preventiva autorizzazione e di controllo successivo, ai fini della tutela degli aventi diritto, è la SIAE. Tali riproduzioni, infatti, sono consentite in conformità alle autorizzazioni (non esclusive e non trasmissibili) rilasciate a cura dell’Ufficio Visual Arts sulla base delle caratteristiche obiettive dell’utilizzazione e conformemente alle presenti norme generali, a fronte di un corrispettivo.
Come e a chi posso chiedere l’autorizzazione?
– Per le utilizzazioni per le quali è previsto il preventivo benestare degli Aventi Diritto, l’autorizzazione deve essere richiesta almeno 60 giorni prima dell’inizio della attività di riproduzione. In tali casi la SIAE, ricevuta la richiesta, invia al richiedente una proposta di autorizzazione, indicando le condizioni economiche ed i termini di utilizzo cui viene subordinata la concessione della stessa. Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di autorizzazione, il richiedente potrà aderire alla stessa ed effettuare il pagamento del compenso previsto. All’esito del pagamento, gli Uffici preposti provvederanno a rilasciare l’autorizzazione. Non sono consentiti pagamenti parziali.
– Per le utilizzazioni per le quali non è previsto il benestare preventivo degli Aventi Diritto, l’autorizzazione deve essere invece richiesta almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività di riproduzione. Per queste tipologie di richieste, le autorizzazioni avvengono in automatico all’esito di un controllo formale automatizzato inerente alla compilazione dei campi richiesti.
L’autorizzazione rilasciata concerne il diritto alla riproduzione delle opere tutelate e va intesa nei soli limiti delle condizioni di utilizzo di volta in volta specificate nella richiesta.
– Qualora la riproduzione riguardi particolari e/o dettagli di un’opera, questa è consentita senza il preventivo benestare degli Aventi Diritto, previo pagamento dei relativi diritti, solo qualora l’opera venga riprodotta anche nella sua versione integrale. Al contrario, la riproduzione del solo particolare/dettaglio di un’opera dovrà essere sempre espressamente autorizzata dall’Avente Diritto. L’autorizzazione rilasciata è valida per la sola realizzazione della riproduzione come dichiarata dal richiedente e non comprende ulteriori diversi utilizzi. Restano, pertanto, escluse tutte le eventuali ulteriori utilizzazioni che dovranno essere oggetto di diversa e separata licenza.
Non sai quante opere vorrai utilizzare per il tuo progetto? Nessun problema!
– Nei casi ove non fosse possibile determinare a priori e con certezza il numero di opere utilizzate – e quindi sarà possibile ottenere l’informazione corretta solo in un momento successivo -, si dovrà comunque definire un valore stimato verosimile per poter procedere al perfezionamento dell’autorizzazione, con l’obbligo di comunicare tempestivamente, non appena disponibili, le informazioni corrette per procedere al conguaglio; il pagamento del relativo compenso iniziale andrà pertanto considerato a titolo di acconto.
Ma quante sono le utilizzazioni possibili di un’immagine?
La SIAE distingue due principali tipologie di utilizzazioni:
– Utilizzazioni “offline” principalmente su supporti fisici (con eventuali versioni digitali) ed in particolare: – Stampa periodica – Edizioni librarie – Supporti multimediali – Audiovisivi – Supporti vari, compreso il Merchandising.
– Utilizzazioni “online”, ovverosia: siti web – social network (ed in particolare: o 3.1 – Siti a pagamento o 3.2 – Siti non a pagamento).
N.B.: per ogni tipologia di utilizzo le tariffe del compenso variano e sono determinate in conformità al “Compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle Arti Figurative” in vigore e pubblicato sul sito istituzionale SIAE.
Ma quali sono gli obblighi che deve rispettare l’utilizzatore?
Ce ne sono diversi, vi segnaliamo di seguito gli obblighi più rilevanti:
1) Richiedere l’autorizzazione, indicando correttamente tutte le informazioni inerenti alle riproduzioni da effettuare (numero delle opere, formato delle stesse, ecc.) e corrispondere i relativi diritti d’autore;
2) Realizzare le riproduzioni con esatta fedeltà alle opere originali e alle loro caratteristiche cromatiche, senza modifiche, tagli e/o trasformazioni di alcun genere, né sovra-scritture;
3) Fornire a SIAE, quando richiesto dagli Aventi Diritto, prove stampa per la valutazione della qualità delle riproduzioni;
4) Indicare accanto al titolo dell’opera, in caso di riproduzione di particolari e/o dettagli della stessa, uno specifico riferimento in tal senso (vedi punto 3 dell’art. 1.5);
5) Evitare ogni forma di violazione del diritto morale degli Autori, per la cui tutela resta salva e impregiudicata ogni azione degli stessi o dei loro Aventi Diritto;
6) Corredare la riproduzione di ciascuna opera del nome (o dello pseudonimo) dell’Autore e del titolo dell’opera stessa;
7) Controllare i dati inseriti a corredo della riproduzione delle opere delle arti figurative, in quanto l’autorizzazione rilasciata da SIAE non manleva l’Utilizzatore dalla responsabilità di aver attribuito alle opere riprodotte una non corretta paternità ovvero informazioni non accurate;
8) Riportare in prossimità della riproduzione di ciascuna opera o, in caso di oggettiva impossibilità, nel sommario o nel colophon della pubblicazione stessa, l’indicazione della riserva di copyright conformemente a quanto sarà comunicato da SIAE contestualmente al rilascio dell’autorizzazione;
9) Sottoporre a vidimazione (apposizione del bollino SIAE) gli esemplari delle pubblicazioni inerenti alle Edizioni Librarie ed ai supporti multimediali, realizzati in conformità alla licenza che verrà rilasciata; per tale servizio è necessario formulare apposita richiesta all’Ufficio Anti-piracy & Anti-counterfeiteng tramite il Portale Licenze e Contrassegni per CD e DVD, disponibile tra i Servizi Online SIAE;
10) Rimuovere dai siti internet le immagini delle opere riprodotte allo scadere del periodo di validità dell’autorizzazione; in alternativa, per alcune tipologie di utilizzazioni, è prevista la possibilità di archiviare le pagine contenenti le opere tutelate riprodotte, con conseguente applicazione della relativa tariffa ridotta (cd. uso archivio).
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